Legge Ordinaria n. 968 del 27/12/1977 (Pubblicata nella G.U. del 4 gennaio 1978 n. 3)
Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                           Fauna selvatica

  La  fauna  selvatica  italiana costituisce patrimonio indisponibile
dello Stato ed e' tutelata nell'interesse della comunita' nazionale.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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