Legge Ordinaria n. 972 del 28/12/1977 (Pubblicata nella G.U. del 5 gennaio 1978 n. 5)
Determinazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni e i servizi relativi alla stampa degli atti e pubblicazioni parlamentari.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  Per le cessioni, l'acquisto della carta e le prestazioni di servizi
relativi alla composizione e stampa degli atti e delle  pubblicazioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica l'imposta sul
valore aggiunto si applica con l'aliquota del 3 per cento. 
  La disposizione di cui al primo comma ha  effetto  dal  1°  gennaio
1973. Non si fa luogo a rimborsi per le cessioni, gli acquisti  e  le
prestazioni effettuate  anteriormente  all'entrata  in  vigore  della
presente legge con la applicazione di aliquote maggiori. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 28 dicembre 1977 
 
                                LEONE 
 
                                                 ANDREOTTI - PANDOLFI 
 
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO 
 

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