Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 990 del 27/12/1977 (Pubblicata nella G.U. del 10 gennaio 1978 n. 9)
Norme per la provvista di valute estere alle navi, aerei e distaccamenti militari all'estero.
Norme per la provvista di valute estere alle navi, aerei e distaccamenti militari all'estero.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Puo' provvedersi a mezzo di vaglia del Tesoro commutabili in quietanza di entrata intestati al contabile del portafoglio ed esigibili presso la tesoreria centrale: per l'approvvigionamento delle valute estere occorrenti per il finanziamento delle navi, degli aerei e dei distaccamenti militari permanentemente o temporaneamente dislocati fuori dei confini nazionali; per il pagamento degli assegni ed indennita' al relativo personale e a quello comandato isolatamente all'estero, nonche' per il reintegro dei fondi di rotazione, esistenti o da istituire presso enti dislocati nel territorio nazionale, necessari all'urgente finanziamento delle suddette unita' militari che debbono spostarsi immediatamente, senza preavviso. Gli enti presso i quali sono istituiti fondi di rotazione e l'entita' dei fondi stessi sono determinati con decreti emanati dal Ministro per il tesoro su proposta del Ministro per la difesa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 27 dicembre 1977 LEONE ANDREOTTI - RUFFINI - STAMMATI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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