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Legge Ordinaria n. 101 del 03/04/1979 (Pubblicata nella G.U. del 7 aprile 1979 n. 98)
Nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico.
Nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Classificazione del personale postelegrafonico Il personale di ruolo delle aziende autonome dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, compresi gli operai ed esclusi i funzionari con qualifica dirigenziale e quelli con le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e' classificato in otto categorie professionali, ordinate in scala progressiva in relazione al livello di professionalita', alle attribuzioni ed alle connesse responsabilita', nonche' al grado di cultura, generale e professionale, necessario. Ciascuna categoria si articola in qualifiche funzionali di equivalente professionalita'. Le declaratorie di cui al successivo articolo 3 stabiliscono i principi generali in base ai quali vanno individuate le singole, equipollenti qualifiche funzionali nell'ambito di ciascuna categoria e definiti i relativi profili professionali. I profili professionali evidenziano la tipologia delle prestazioni lavorative richieste per ciascuna qualifica funzionale, ne individuano la omogeneita' o complementarieta' con altre di diversa categoria, delimitano le eventuali sfere di autonomia e le responsabilita' connesse all'esercizio dei compiti previsti e precisano i requisiti soggettivi, culturali e professionali necessari per assolverli, in modo da realizzare una razionale organizzazione del lavoro che eviti ogni confusione di competenze, come anche ogni irrazionale parcellizzazione del lavoro, e renda possibile una effettiva mobilita' del personale. La definizione dei profili professionali deve essere preordinata alla realizzazione della funzionalita' del nuovo ordinamento con la valorizzazione della professionalita' e la specificazione delle corrispondenti attribuzioni e responsabilita'. A tali fini devono essere assegnate al personale le mansioni previste per le categorie di inquadramento ed i profili professionali riconosciuti, in modo da realizzare una precisa corrispondenza fra mansioni e qualifica professionale, ferme restando in prima applicazione le attuali intercambiabilita' previste per il personale degli uffici locali e delle agenzie. All'individuazione delle qualifiche funzionali e alla definizione dei relativi profili professionali, e successivi aggiornamenti, si provvede con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti una apposita commissione paritetica amministrazione-sindacati del personale postelegrafonico a carattere nazionale maggiormente rappresentativi e il consiglio di amministrazione. A tali fini il personale delle diverse categorie va raggruppato, in senso verticale, secondo i settori operativi di applicazione, quali risultano dal seguente schema: a) personale con funzioni direttive; b) personale degli uffici; c) personale dell'esercizio, compreso quello degli uffici locali e delle agenzie e quello con qualifica di mestiere, suddistinto secondo le specializzazioni.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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