Legge Ordinaria n. 29 del 07/02/1979 (Pubblicata nella G.U. del 9 febbraio 1979 n. 40)
Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al  lavoratore  dipendente, pubblico o privato, che sia o sia stato
iscritto    a    forme   obbligatorie   di   previdenza   sostitutive
dell'assicurazione   generale   obbligatoria  per  l'invalidita',  la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall'INPS
o  che  abbiano  dato  luogo  all'esclusione  o  all'esonero da detta
assicurazione e' data facolta', ai fini del diritto e della misura di
una   unica   pensione,   di   chiedere,  in  qualsiasi  momento,  la
ricongiunzione  di  tutti  i  periodi  di contribuzione obbligatoria,
volontaria  e  figurativa  presso  le sopracitate forme previdenziali
mediante  la iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria e la
costituzione   in   quest'ultima   delle   corrispondenti   posizioni
assicurative.
  A  tal  fine la gestione o le gestioni di provenienza trasferiscono
alla   gestione  dell'assicurazione  generale  obbligatoria  predetta
l'ammontare   dei   contributi   di   loro   pertinenza,   maggiorati
dell'interesse composto annuo del 4,50 per cento. Ai fini del calcolo
dei  contributi  e  dei relativi interessi, si applicano i criteri di
cui  all'articolo  5,  quarto,  quinto  e sesto comma, della presente
legge.
  Qualora  il  trasferimento debba avvenire a carico dell'ordinamento
statale,  ivi compreso quello delle aziende autonome, i contributi di
pertinenza  del  datore di lavoro sono calcolati con riferimento alle
aliquote   vigenti   nell'assicurazione   generale  obbligatoria  per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
  Coloro  che  possono  far  valere  periodi  di  assicurazione nelle
gestioni  speciali  per  i  lavoratori  autonomi  gestite dall'INPS e
chiedono  di  avvalersi  della  facolta'  di cui al primo comma, sono
tenuti  al  versamento di una somma pari al cinquanta per cento della
differenza  tra  l'ammontare  dei  contributi  trasferiti e l'importo
della  riserva matematica calcolata in base ai criteri e alle tabelle
di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.
  La  facolta'  di  cui  al  primo  comma  puo' essere esercitata dai
lavoratori  autonomi  di  cui  al  comma  precedente  che possano far
valere, all'atto della domanda, un periodo di contribuzione di almeno
cinque  anni  immediatamente  antecedente nell'assicurazione generale
obbligatoria  per  l'invalidita',  la  vecchiaia  ed i superstiti dei
lavoratori  dipendenti  oppure  in  due o piu' gestioni previdenziali
diverse dalla predetta assicurazione generale obbligatoria.
 

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