Legge Ordinaria n. 3 del 08/01/1979 (Pubblicata nella G.U. del 12 gennaio 1979 n. 12)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, recante disposizioni in materia di finanza locale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  convertito  in legge il decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702,
recante  disposizioni  in  materia di finanza locale, con le seguenti
modificazioni:

  All'articolo  1, l'ultimo periodo del primo comma e' sostituito dal
seguente:  Le  richieste di chiarimenti hanno effetto sospensivo solo
se  motivate.  All'articolo  2,  nel primo comma, le parole: Gli enti
locali, sono sostituite dalle parole: I comuni, le province ed i loro
consorzi.
  L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:

  Gli  storni  di fondi di cui all'articolo 318 del testo unico della
legge   comunale   e  provinciale  3  marzo  1934,  n.  383,  possono
effettuarsi  sempre  che  non  sia  superato  il  limite  massimo  di
incremento  delle  spese  correnti,  relative  all'acquisto di beni e
servizi  e  ai trasferimenti, previsto dalle norme che disciplinano i
bilanci degli enti locali per l'anno 1979.
  Ove  siano  accertate  maggiori  entrate  proprie dell'ente, queste
possono  essere  utilizzate  per  investimenti,  o  spese una tantum,
ovvero  per  ulteriore incremento di spese correnti. Per i comuni che
usufruiscano di trasferimenti statali integrativi per il pareggio del
bilancio,  la utilizzazione di maggiori entrate proprie per ulteriore
incremento  di spese correnti relative all'acquisto di beni e servizi
e  ai  trasferimenti non puo' superare il 40 per cento delle maggiori
entrate stesse.
  L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:

  Le  province, i comuni ed i loro consorzi sono tenuti a deliberare,
entro   e  non  oltre  il  30  giugno  1979,  il  piano  generale  di
riorganizzazione  degli  uffici e dei servizi, per assicurare, con le
nuove  strutture,  la massima efficienza e produttivita' di gestione.
Le aziende speciali, sulla base degli indirizzi e dei tempi stabiliti
dal    consiglio    comunale,   predispongono   appositi   piani   di
riorganizzazione  che,  approvati  dal  consiglio,  sono compresi nel
piano generale di riorganizzazione.
  In tale piano di riorganizzazione vanno riconsiderati anche i posti
previsti  nei  provvedimenti  deliberativi  di  modifica della pianta
organica  del  personale  che,  all'atto dell'entrata in vigore della
legge  di conversione del presente decreto, non risultino esaminati o
non   ancora   sottoposti   alle   definitive   determinazioni  della
commissione centrale per la finanza locale.
  Il piano di riorganizzazione deve contenere i seguenti elementi:
    a)  il  quadro  della  situazione  esistente,  per l'ente ed ogni
singola  azienda,  con  l'indicazione  sintetica  dei  compiti  delle
singole  strutture, nonche' delle unita' e dei livelli funzionali del
relativo personale in servizio;
    b)  le funzioni degli enti, con specifico riferimento a quelle di
nuova  attribuzione,  e  il  loro  riaccorpamento, secondo criteri di
organicita', negli uffici e servizi da riorganizzare o attivare;
    c)  le  funzioni  delle singole aziende, con la valutazione delle
possibilita'  di  fusione  di  aziende  e di unificazione dei servizi
operativi di comune interesse;
    d)  le modalita' operative per l'applicazione del principio della
mobilita'  del  personale,  sia  all'interno dei singoli enti e delle
singole aziende, sia tra l'ente locale, consorzi ed aziende;
    e)  le  conseguenti  nuove  piante  organiche generali degli enti
nonche' le nuove tabelle numeriche delle aziende speciali.
  Nel   caso   in   cui  siano  stati  adottati  i  provvedimenti  di
ristrutturazione  previsti  dall'articolo  9-bis del decreto-legge 17
gennaio  1977,  n.  2,  convertito, con modificazioni, nella legge 17
marzo  1977,  n.  62,  ma  i  provvedimenti  stessi  non  siano stati
approvati  alla data del 18 novembre 1978, gli enti devono riadottare
il  piano  di  riorganizzazione  in conformita' a quanto disposto dal
presente    articolo.    Ove,    invece,   detti   provvedimenti   di
ristrutturazione  siano  stati  approvati  gli enti non sono tenuti a
riadottarli ove i medesimi corrispondano alle esigenze dell'ente, non
superino il numero dei posti di cui e' complessivamente consentita la
utilizzazione   nell'anno   1979,  anche  ai  sensi  della  normativa
richiamata  nel  diciannovesimo  comma  del  successivo  articolo 5 e
risultino  uniformati  ai  criteri  indicati nel precedente comma; e'
necessaria  tuttavia delibera confermativa del piano soggetto al solo
controllo del competente comitato regionale.
  Il piano generale di riorganizzazione degli uffici e dei servizi di
cui   al   primo   comma,   gia'  previsto  dall'articolo  9-bis  del
decreto-legge  17  gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni,
nella  legge  17  marzo  1977, n. 62, e' soggetto alle determinazioni
della  commissione  centrale per la finanza locale nella composizione
della  sezione  organici  - secondo quanto stabilito dal quindicesimo
comma  dell'articolo  6  del  decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946,
convertito,  con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43 -
soltanto  se  il  numero  dei  posti  nello stesso previsti supera il
numero  dei  dipendenti  in  servizio  per l'anno 1976, elevato degli
incrementi  deliberati  nell'anno 1978 in applicazione delle facolta'
previste  dal  succitato  articolo  6,  nonche'  dei  posti istituiti
dall'articolo  8  della  legge  29  novembre  1977,  n.  891, e degli
incrementi  previsti  dal  successivo  articolo  5  per  i comuni con
popolazione   non   superiore   ai   5.000   abitanti  effettivamente
verificatisi  nell'anno  1978 in applicazione delle facolta' previste
dal  succitato  articolo 6. Ai medesimi effetti il raffronto numerico
di cui al terzo comma va operato, ove gli enti locali abbiano proprie
aziende  speciali,  tra  la  somma  del personale complessivamente in
servizio  nell'anno 1976 presso i comuni, le province e le rispettive
aziende  e  la  somma  dei  posti  di organico contenuti nei piani di
riorganizzazione  riguardanti  sia  i medesimi enti che le rispettive
aziende.
  Non sono considerati, invece, ai fini di cui al precedente comma, i
posti  che  le  province  ed i comuni sono obbligati ad istituire nei
loro   organici   ai  sensi  della  legge  5  agosto  1978,  n.  469,
sull'ordinamento  delle case mandamentali, nonche' per l'assorbimento
del  personale  dei  disciolti  comitati  provinciali  caccia,  Opera
nazionale  maternita' e infanzia (ONMI), enti comunali di assistenza,
patronati  scolastici ed eventualmente delle istituzioni pubbliche di
assistenza  e  beneficenza  (IPAB) che verranno disciolte, e di altri
enti che, entro il 30 giugno 1979, saranno disciolti.
  L'approvazione  dei  piani  generali  di  riorganizzazione da parte
della  commissione  centrale  per la finanza locale non autorizza gli
enti  interessati  a procedere ad assunzioni oltre il limite previsto
dal successivo articolo 5 del presente decreto.
  Tali  piani  generali diverranno concretamente efficaci dal momento
in  cui  apposite disposizioni legislative determineranno i modi ed i
tempi  per  la  loro attuazione e per il finanziamento della maggiore
spesa conseguente.
  Con   decreto  del  Ministro  dell'interno,  da  emanarsi,  sentite
l'Associazione  nazionale  comuni  d'Italia (ANCI), l'Unione province
d'Italia  (UPI)  e  la  Confederazione  italiana dei servizi pubblici
degli  enti  locali  (CISPEL), entro 60 giorni dall'entrata in vigore
della  legge  di conversione del presente decreto, saranno fissate le
modalita',  le  procedure  ed i termini per la redazione da parte dei
comuni,  delle province e dei loro consorzi di un censimento generale
del  personale  in  servizio  presso  gli  enti  locali medesimi e le
aziende speciali.
  L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:

  Nell'anno  1979  i  comuni,  i consorzi e le rispettive aziende non
possono   procedere   ad  assunzioni  di  nuovo  personale,  comunque
denominato e la cui retribuzione sia a carico dei rispettivi bilanci,
ove  le  medesime  portino  il numero dei dipendenti, compresi quelli
delle   aziende   ed   esclusi  i  lavoratori  assunti  per  esigenze
stagionali, al di sopra del personale in servizio a qualunque titolo,
anche  a  carattere  precario,  nell'anno 1976, con l'aggiunta a tale
limite  del  personale  previsto per la copertura dei posti istituiti
con   atti   deliberativi   adottati   entro  l'anno  1978  ai  sensi
dell'articolo   6   del  decreto-legge  29  dicembre  1977,  n.  946,
convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, o
che  sono stati istituiti per l'assunzione del personale indicato nel
sesto comma del precedente articolo 4.
  Per l'anno 1979 non potra' essere assunto, con mansioni stagionali,
un numero di lavoratori superiore a quello del 1976.
  Il  termine  del  31  dicembre  1976 ai fini del limite massimo del
personale da assumere nel 1979 e' stabilito al 31 dicembre 1978 per i
comuni  di cui agli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976,
n.  227,  ed  all'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n.
648,  convertiti,  con  modificazioni, rispettivamente nella legge 29
maggio 1976, n. 336, e nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.
  Le  norme  di  cui  ai  precedenti  commi  si  applicano anche alle
province.  Tuttavia,  ai  fini  delle assunzioni di cui al successivo
sesto  comma,  dovra'  essere  considerato separatamente il personale
addetto all'assistenza psichiatrica, le cui funzioni, comprese quelle
previste  dalla  legge  13  maggio 1978, n. 180, saranno trasferite a
seguito  dell'entrata  in  vigore delle leggi regionali attuative del
servizio sanitario nazionale o degli articoli 32, 33 e 34 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
  Gli   enti   locali   che   hanno   adottato  il  provvedimento  di
riorganizzazione  generale  di  cui  al  precedente  articolo debbono
provvedere  in  via  prioritaria, allorche' il provvedimento medesimo
avra'   acquistato   efficacia,  fermo  restando  l'espletamento  dei
concorsi gia' banditi alla data del 18 novembre 1978, alla immissione
in  ruolo,  mediante concorso interno, riservato per soli titoli, nei
posti  di  organico,  di  pari  qualifica o livello, risultanti dalla
ristrutturazione  del  personale  non  di  ruolo, fatta eccezione del
personale  a  contratto  professionale  o assunto per supplenza o per
compiti  specifici  limitati nel tempo (stagionali) o con un rapporto
di  servizio  a  tempo  parziale  e/o  di  durata  limitata nel corso
dell'anno,  purche'  gia'  in servizio presso l'ente alla data del 30
settembre  1978  o  assunto mediante prova pubblica selettiva bandita
entro  la medesima data. La sistemazione in ruolo puo' avvenire anche
nei confronti di personale di societa' a prevalente partecipazione di
enti  locali,  previa delibera di scioglimento da parte del consiglio
comunale  e  dopo attivate le procedure di liquidazione. L'anzianita'
maturata  da detto personale alle dipendenze della disciolta societa'
puo' essere riconosciuta sino ad un massimo del 50 per cento, purche'
il  trattamento  complessivo in condizione di ruolo non superi quello
del personale comunale di pari qualifica ed anzianita'.
  Il  personale  non  di  ruolo indicato nel precedente comma che non
trovasse  sistemazione  in ruolo per mancanza di posti in organico di
pari qualifica o livello a seguito della effettuata ristrutturazione,
sara'  provvisoriamente collocato in posizione soprannumeraria, salvo
successivo graduale assorbimento nel ruolo ordinario da operare entro
il periodo massimo di un quinquennio.
  Le  province,  i  comuni,  i consorzi e le loro aziende, sempre che
abbiano  gia' adottato il piano generale di riorganizzazione, possono
procedere,  in  deroga  al divieto di cui al primo comma del presente
articolo e in deroga alle vigenti disposizioni normative che regolano
la  materia,  ad  assunzioni,  mediante  concorso  pubblico, di nuovo
personale, per qualifiche previste nel piano di ristrutturazione, nel
limite  di  un  numero corrispondente a quello dei dipendenti che per
normale  vacanza  cesseranno  dal  servizio  negli anni 1979-1980. Il
nuovo  personale  cosi' assunto sara' provvisoriamente collocato, ove
necessario, in posizione soprannumeraria, salva automatica successiva
collocazione  in  ruolo ordinario non appena il titolare del posto di
organico,  di  cui  e'  stata  prevista  la  vacanza entro il termine
massimo  del 31 dicembre 1980, sara' stato effettivamente collocato a
riposo.  Le  assunzioni di cui al presente comma riferentesi ai posti
corrispondenti  al  numero dei dipendenti che cesseranno dal servizio
nell'anno   1980,  non  potranno  essere  effettuate  con  decorrenza
anteriore al 1 gennaio 1980.
  Sempre  in  deroga  al  divieto  previsto dal primo comma, gli enti
locali  possono  procedere,  nell'anno  1979, nei limiti strettamente
necessari,  ad assunzioni mediante pubblico concorso di personale per
il  funzionamento  di  opere  di  nuova realizzazione, purche' queste
ultime  risultino  ultimate  ma  non ancora attivate entro la data di
entrata  in  vigore della legge di conversione del presente decreto o
in corso e da attivare entro il 10 ottobre 1979.
  Per i comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti che si
associno per la costituzione e la gestione di uffici e servizi per la
programmazione   e  l'assetto  del  territorio,  per  la  gestione  e
l'attuazione  dei  programmi  edilizi,  nonche'  per  l'attivita'  di
concorso  nell'accertamento  tributario, il personale impiegato nelle
anzidette  associazioni  non  rientra  nei  limiti di cui al presente
decreto,  sempreche' non ecceda un numero di assunti superiore ad una
unita'  per  i  comuni  superiori a 5.000 abitanti e superiore ad una
unita'  per  ogni  tre  comuni  con  popolazione  inferiore  a  5.000
abitanti.
  In  aggiunta  all'esercizio della facolta' di cui al sesto somma, i
comuni  con  popolazione non superiore a 3.000 abitanti alla data del
31  dicembre  1977,  qualora  il  rapporto  dipendenti  (comunque  in
servizio)-popolazione,  esistente all'atto dell'entrata in vigore del
presente  decreto,  risulti  inferiore  a  1.150,  possono  assumere,
purche'  non  si scenda al di sotto di tale rapporto, nuovo personale
nel  numero  massimo  risultante  dalla  applicazione,  al totale dei
dipendenti   in   servizio   nell'anno  1976,  esclusi  i  lavoratori
stagionali, delle percentuali appresso stabilite:
    a)  comuni  fino  a 1.000 abitanti: incremento massimo del 40 per
cento,  con arrotondamento all'unita' superiore, della differenza fra
il  numero  dei dipendenti consentiti in base al rapporto 1: 150 e il
numero dei dipendenti in servizio;
    b)  comuni  da  1.001 a 5.000 abitanti: incremento massimo del 30
per  cento, con arrotondamento all'unita' superiore, della differenza
fra  il numero dei dipendenti consentito in base al rapporto 1: 150 e
il numero dei dipendenti in servizio;
    c) per i comuni di cui agli articoli 9 e 11 della legge 29 aprile
1976, n. 178: incremento massimo del 40 per cento, con arrotondamento
all'unita'  superiore,  della differenza fra il numero dei dipendenti
consentiti  in  base al rapporto 1: 150 e il numero dei dipendenti in
servizio.
  In  ogni  caso  i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti
possono  assumere,  ai  sensi  del precedente comma, almeno una nuova
unita' di personale.
  Gli  enti  locali  con  popolazione  superiore a 5.000 abitanti che
abbiano  avuto un tasso di crescita della popolazione superiore al 50
per  cento, con riferimento al censimento del 1971, possono procedere
ad assunzioni di personale sino a raggiungere il numero di dipendenti
consentito  in  base  al  rapporto  dipendenti-popolazione di 1: 150,
oppure possono procedere ad assunzioni di personale nell'ambito delle
piante  organiche  gia'  approvate dai competenti organi di controllo
entro il 31 dicembre 1976.
  Le  assunzioni  di  nuovo  personale  dovranno  avvenire  solo  per
pubblico  concorso  o  per prova pubblica selettiva che e' consentita
per il solo personale salariato e ausiliario.
  E' consentita la conferma del personale non di ruolo, tutt'ora alle
dipendenze  dell'ente,  che  risulti in servizio entro la data del 31
dicembre 1978.
  E'  consentita,  altresi', la possibilita' per l'ente di continuare
ad avvalersi di prestazioni lavorative a tempo parziale e/o di durata
limitata  nel  corso  dell'anno, purche' nel limite complessivo della
spesa  sostenuta  nell'anno 1978 per analoghi tipi di prestazioni con
un aumento massimo dell'11 per cento.
  Al  di  fuori  di quanto previsto nei precedenti commi del presente
articolo  si  potra'  procedere  soltanto  ad assunzioni di personale
straordinario,  per  eccezionali sopravvenute esigenze, personale che
comunque  non  potra'  essere  tenuto  in  servizio per un periodo di
tempo,  anche  discontinuo,  complessivamente  superiore  a 90 giorni
nell'anno  solare,  al  compimento del quale il rapporto di lavoro e'
risolto di diritto.
  Il  predetto  termine non si applica al personale che viene assunto
per  la  supplenza  di titolari in aspettativa per puerperio operanti
nel settore scolastico.
  Il  personale  straordinario  cessato  dal servizio non puo' essere
nuovamente  assunto  presso  lo  stesso  ente  se non siano trascorsi
almeno sei mesi dal compimento del periodo complessivo annuo indicato
nel quindicesimo comma del presente articolo.
  I  provvedimenti di assunzione temporanea o di conferma in servizio
adottati in violazione di quanto sopra indicato sono nulli di diritto
e  danno  luogo  a  responsabilita' degli amministratori ed anche dei
segretari  e  dei ragionieri che abbiano firmato mandati di pagamento
non coperti da atti validi.
  Le  deliberazioni  di  assunzione  adottate  in  virtu'  dei  commi
settimo,  nono,  decimo e undicesimo del presente articolo comportano
la  variazione  della pianta organica dell'ente e divengono esecutive
dopo  l'esame  del  comitato  regionale  di controllo, ove questo non
rilevi vizi.
  Nei bandi di pubblici concorsi che verranno indetti successivamente
all'entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente
decreto,  relativi  ognuno  ad un numero di posti superiore a due, un
terzo  dei  posti stessi e' riservato ai giovani iscritti nelle liste
speciali  di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285, che partecipino ai
concorsi   possedendo   ogni  requisito  richiesto  e  conseguano  la
idoneita'.
  Le  aziende,  in  sede  di  regolamento del proprio personale, sono
tenute  a  determinare,  nel  rispetto  della legislazione vigente in
materia,  i  posti da assegnare mediante pubblico concorso ed i posti
da assegnare con le modalita' dell'articolo 33 e seguenti della legge
20 maggio 1970, n. 300.
  Le  maggiori spese per il personale derivanti dall'applicazione del
presente  articolo  sono  portate  in aumento del costo del personale
considerato  nei  bilanci per il 1979 a norma della legge finanziaria
per  l'anno  medesimo  e, ove non trovino copertura totale o parziale
nelle entrate dell'ente, sono coperte, a consuntivo, con le modalita'
dell'articolo  12  della  legge  finanziaria stessa entro il 31 marzo
1980.
  Dopo l'articolo 5 sono aggiunti i seguenti:
  Art.  5-bis.  -  Sino  all'entrata in vigore della legge di riforma
della  municipalizzazione  e'  sospesa  la trasformazione dei servizi
pubblici,  attualmente  gestiti  in  economia,  in  aziende  speciali
municipalizzate.  Tale  divieto  puo' essere derogato solo qualora si
accresca  l'efficienza  del  servizio  e  non si produca lievitazione
degli oneri a carico degli enti locali.
  E'   consentita   l'assunzione  in  gestione  diretta  dei  servizi
appaltati, a condizione che il costo degli stessi non sia superiore a
quello sostenuto con l'appalto.
  Per  il  funzionamento  di detti servizi gli enti locali provvedono
all'assunzione  del  personale  in  misura  non  superiore  a  quella
risultante, alla data di sei mesi prima della delibera di assunzione,
per l'espletamento del servizio in appalto.
  Nel caso in cui nell'anno 1978 i comuni siano subentrati ad imprese
private nella gestione diretta di pubblici servizi, gia' conferiti in
appalto, al personale assunto per effetto dell'articolo 6, sedicesimo
comma,  del  decreto-legge  29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  27 febbraio 1978, n. 43, e il cui stato
giuridico  e  trattamento  economico viene regolato dal contratto dei
dipendenti  degli  enti  locali,  e'  consentito corrispondere, quale
assegno  personale  riassorbibile  con  i  futuri  miglioramenti,  la
eventuale  differenza  tra il trattamento economico gia' in godimento
al  detto  personale e quello del trattamento di livello spettante in
applicazione  dell'accordo  nazionale per il trattamento giuridico ed
economico dei dipendenti degli enti locali.
  Art.  5-ter.  -  A  partire dal 1 marzo 1979 e fino alla entrata in
vigore  della  legge  di  riforma  della municipalizzazione, e' fatto
divieto   agli   enti   locali   territoriali  e  alle  loro  aziende
municipalizzate,  consortili  o societa' per azioni, a partecipazione
maggioritaria  degli  enti  locali,  di approvare o stipulare accordi
integrativi   aziendali,   relativi   al  trattamento  del  personale
dipendente   che   prevedono   erogazioni  economiche  aggiuntive  ai
contratti  nazionali  di  categoria,  nonche'  accordi  che  trattino
materie  o  istituti  non  espressamente  demandati  a  tale sede dai
contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria.
  Gli accordi raggiunti in deroga al precedente comma sono nulli.
  All'articolo 6, al nono comma, e' soppressa la parola:
    massima;
  l'ultimo comma e' sostituito dai seguenti:

  E' fatto divieto ai comuni, alle province, ai loro consorzi ed alle
aziende  municipalizzate, provincializzate e consortili di concedere,
ai sensi del quinto comma dell'articolo 62 dell'ordinamento approvato
con  regio  decreto-legge  3  marzo  1938, n. 680, e del quinto comma
dell'articolo  56 dell'ordinamento approvato con legge 6 luglio 1939,
n.  1035,  acconti  di  pensione  relativamente  alle  cessazioni dal
servizio che si verificheranno posteriormente al 31 marzo 1979. Per i
casi  in  cui  l'ente  datore  di  lavoro  non  abbia possibilita' di
predisporre   il   foglio   di  liquidazione  tre  mesi  prima  della
cessazione,  l'acconto  stesso  e' erogabile dall'ente per un periodo
non superiore a tre mesi.
  Per  gli  acconti  corrisposti  relativamente  alle  cessazioni dal
servizio  avvenute anteriormente al 1 aprile 1979, gli enti di cui al
precedente   comma,  qualora  non  sia  stato  gia'  provveduto  alla
sostituzione  di detti acconti a carico degli istituti di previdenza,
continueranno  a  corrispondere  gli  stessi non oltre il 31 dicembre
1979,  previo invio, entro il 31 agosto, dei fogli di liquidazione di
cui   ai   precedenti   sesto  e  settimo,  comma  con  l'indicazione
dell'acconto  nell'importo gia' corrisposto. Le direzioni provinciali
del tesoro, per ciascuna partita, provvederanno, entro il 31 dicembre
1979,  agli  adempimenti  previsti  dal  citato  settimo  comma ed al
rimborso  delle  somme  anticipate  a titolo di acconto, che all'uopo
saranno  loro  comunicate  dall'ente  interessato.  In  ogni  caso, a
partire dal 1 gennaio 1980, detti acconti di pensione saranno erogati
nei  confronti  dei dipendenti dei comuni, province, loro consorzi ed
aziende,  dalle  direzioni  provinciali del tesoro. - L'articolo 9 e'
sostituito dal seguente:
    Entro  sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione
del  presente decreto le regioni qualora non abbiano gia' provveduto,
dovranno  emanare norme per accelerare le procedure per la formazione
e  l'approvazione  degli  strumenti  urbanistici. Tali norme dovranno
informarsi ai seguenti principi:
      a)  prevedere  termini  per  ogni  fase  relativa  all'iter  di
adozione degli strumenti urbanistici;
      b)  stabilire il termine massimo entro il quale la regione deve
adottare il provvedimento definitivo di approvazione;
      c) definire le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in
caso di inosservanza da parte dei comuni dei termini fissati.
  Il termine massimo di cui al precedente comma, lettera b), non puo'
essere superiore a 180 giorni per il piano regolatore generale e tale
termine   deve  essere  adeguatamente  ridotto  per  gli  altri  atti
urbanistici che, secondo le norme regionali, sono assoggettabili alla
formale approvazione della regione.
  Le  regioni  dovranno  indicare  in  quali  casi le approvazioni di
strumenti  urbanistici esecutivi abbiano efficacia dal momento in cui
la  deliberazione  del consiglio comunale abbia riportato il visto di
legittimita'. All'articolo 11, al primo comma, le parole: quadriennio
1974-77, sono sostituite con le seguenti: quinquennio 1974-78;
  e  dopo  le  parole  una  maggiorazione, sono inserite le seguenti:
rispettivamente del 15 e.
  All'articolo 12 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

  Il  termine di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della
Repubblica  26  ottobre 192, n. 638, e' prorogato al 31 dicembre 1979
nei  confronti  delle camere di commercio e delle aziende autonome di
cura, soggiorno e turismo.
  Le delegazioni di cui al precedente comma possono essere utilizzate
esclusivamente per mutui destinati ad investimenti.
  All'articolo  14  le  parole:  10 per cento, sono sostituite con le
seguenti 15 per cento;
  e  sono aggiunte, in fine, le parole: e comunque dovra' contribuire
a determinare un incremento percentuale delle entrate complessive per
trasferimenti  a  carico  del  bilancio  dello  Stato non inferiore a
quello  assicurato,  rispetto al 1978, all'ammontare del fondo per le
regioni  a  statuto  ordinario  di  cui all'articolo 8 della legge 16
maggio 1970, n. 291.
  All'articolo  16  le parole: nell'anno 1978, sono sostituite con le
seguenti: nell'anno 1976.
  All'articolo 17 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

  A  valere  sullo  stanziamento  del  capitolo  1590  dello stato di
previsione  del  Ministero  dell'interno per l'anno finanziaria 1979,
possono  essere  disposti  pagamenti,  in  conto  anno  1978,  per le
finalita'  di cui all'articolo 11 del decreto-legge 29 dicembre 1977,
n.  946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978,
n. 43.
  Dopo l'articolo 17 e' aggiunto il seguente:
  Art.  17-bis.  -  Con  decreti  del Presidente della Repubblica, su
proposta  del Ministro del tesoro, sentite le rappresentanze dell'UPI
e  dell'ANCI, sara' provveduto, entro il 30 giugno 1979, a coordinare
le disposizioni regolanti la contabilita' delle province e dei comuni
e  i relativi bilanci, con le disposizioni di cui alla legge 5 agosto
1978, n. 468, e di cui alla legge 19 maggio 1976, n. 335.
  Le  disposizioni  relative  alla trasmissione dei dati da parte dei
comuni  e  delle  province  e  dei relativi tesorieri contenute negli
articoli  29  e  30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, si applicano a
partire dal 1 gennaio 1980.
  L'articolo 18 e' sostituito dal seguente:

  La  sezione  autonoma  di credito comunale e provinciale, istituita
con gestione propria presso la Cassa depositi e prestiti con legge 24
aprile  1898,  n.  132, e' autorizzata a concedere prestiti, mediante
emissione  di  cartelle, a comuni, province e loro consorzi anche per
l'esecuzione di opere pubbliche di pertinenza degli enti territoriali
e delle loro aziende.
  L'importo  unitario  delle  singole  operazioni  non  potra' essere
inferiore  a  10  miliardi  di  lire.  Per  il raggiungimento di tale
importo,  le  regioni  o consorzi di enti locali territoriali possono
organizzare  la  domanda  di  piu' comuni o province. Con decreto del
Ministro del tesoro sono stabilite le relative modalita' e procedure.
  Con  decreto  del  Ministro  del tesoro saranno stabilite eventuali
diverse  modalita'  di  erogazione  delle  somme, nonche' il tasso di
interesse  da  riconoscere all'ente mutuatario sulle somme rimaste da
somministrare.
  All'articolo 19 il primo comma e' sostituito dal seguente:
    L'articolo  72,  libro  secondo,  del  testo  unico  delle  leggi
riguardanti la Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto
2 gennaio 1913, n. 453, e' sostituito dal seguente:
    "I  prestiti  della  Cassa  depositi e prestiti possono avere per
oggetto:
      a)  l'esecuzione  di opere di pertinenza degli enti mutuatari e
delle loro aziende;
      b) l'acquisto di immobili da destinare a servizio pubblico;
      c)  l'acquisto  di  mezzi di trasporto da destinare al servizio
pubblico;
      d)  l'esecuzione  di  lavori  di  manutenzione straordinaria in
immobili di proprieta' destinati ad uso pubblico.
    Nel  caso  l'ente  mutuatario  alieni  un  immobile  costruito  o
acquisito  con  mutuo  della  Cassa depositi e prestiti l'ente stesso
deve estinguere contestualmente il residuo debito";
  dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente:

  Per  le  operazioni  di  finanziamento di opere di pertinenza delle
aziende  di  cui  alla  legge  4  luglio  1967,  n. 537, e successive
modificazioni,  la  Cassa  depositi  e  prestiti  e'  autorizzata  ad
accettare le garanzie previste dalla legge stessa;
  dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti:

  Entro  il  31 ottobre di ogni anno il consiglio di amministrazione,
sentita  la  commissione  di  vigilanza,  predispone  il programma di
massima  per  l'utilizzazione  e la ripartizione per grandi aree, con
particolare  riferimento  al  Mezzogiorno, dei fondi sulla base delle
risorse  che  si  prevedono  disponibili  per  l'anno  successivo. Il
programma  di  cui  sopra  e'  comunicato  dal Ministro del tesoro al
Parlamento.
  Per  l'anno  1979 la comunicazione di cui al comma precedente sara'
effettuata  entro  60  giorni  dalla entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
  Dopo l'articolo 19 e' aggiunto il seguente:
    Art.  19-bis. - L'articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n.
453, e' sostituito dal seguente:
    "Le  amministrazioni  della  Cassa  depositi  e  prestiti e degli
istituti   di  previdenza  sono  poste  sotto  la  vigilanza  di  una
commissione  composta  di  quattro senatori e di quattro deputati, di
tre consiglieri di Stato e di un consigliere della Corte dei conti.
    I  senatori  ed  i  deputati  sono scelti dalle rispettive Camere
all'inizio  di ogni legislatura e nell'intervallo tra una legislatura
e l'altra continuano a far parte della commissione.
    Per   ciascun  parlamentare  membro  effettivo  e'  designato  un
supplente,   chiamato   a   sostituirlo   in   caso   di   cessazione
dall'incarico.
    I  consiglieri  di  Stato ed il consigliere della Corte dei conti
sono nominati rispettivamente dal presidente del Consiglio di Stato e
dal presidente della Corte dei conti, restano in carica per lo stesso
periodo previsto per i parlamentari e possono essere riconfermati.
    Essi   cessano   di  far  parte  della  commissione  in  caso  di
collocamento  a  riposo  ed  alla  loro sostituzione, per il restante
periodo, si provvede a norma del precedente comma.
    La   commissione   di   vigilanza  nomina  il  presidente  ed  il
vicepresidente tra i suoi componenti".
    In  sede  di  prima  applicazione  della  disposizione  del comma
precedente  la  Camera  dei  deputati  ed  il Senato della Repubblica
provvedono a scegliere rispettivamente un deputato ed un senatore che
integrano  la  commissione  di vigilanza gia' costituita ai sensi del
citato articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453.
 

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