Legge Ordinaria n. 376 del 13/08/1979 (Pubblicata nella G.U. del 17 agosto 1979 n. 225)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 1979, n. 207, recante proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali nonche' dei termini di sospensione del pagamento di contributi previdenziali ed assistenziali per le popolazioni della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito  in  legge  il decreto-legge 19 giugno 1979, n. 207,
recante  proroga  dei  termini  di  scadenza  di  alcune agevolazioni
fiscali   nonche'  dei  termini  di  sospensione  del  pagamento  dei
contributi  previdenziali  ed  assistenziali per le popolazioni della
regione  Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, con le
seguenti modificazioni:
    L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:

    Il   termine  previsto  dall'articolo  40  del  decreto-legge  18
settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30
ottobre  1976, n. 730, gia' prorogato al 30 giugno 1979 dall'articolo
3-ter  del  decreto-legge  10  giugno  1977,  n. 307, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  4 agosto 1977, n. 500, e' ulteriormente
prorogato  al  31 dicembre 1981 limitatamente alle cessioni di beni e
servizi  indicate  nelle lettere a), b), c), e) ed f) del primo comma
ed  a quelle indicate nelle lettere b), c), e) ed f) del quinto comma
del  citato  articolo 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648,
convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.
  L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:

  La  sospensione  del  pagamento  dei  contributi  previdenziali  ed
assistenziali, disposta per il periodo di un anno dall'articolo 1 del
decreto-legge  24 giugno 1978, n. 300, convertito, con modificazioni,
nella  legge  4  agosto  1978,  n.  465,  e'  prorogata, a favore dei
soggetti ivi indicati, per due mesi.
  La  sospensione di cui al precedente comma e' concessa nella misura
del  50  per  cento  sull'importo  dei  contributi  previdenziali  ed
assistenziali per ulteriori sei mesi.
  L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:

  Con  decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto  con  il Ministro del tesoro, saranno stabilite le modalita'
della  rateizzazione  dei  contributi sospesi ai sensi del precedente
articolo,   del  terzo  comma  dell'articolo  7  e  del  primo  comma
dell'articolo 9 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito,
con  modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, dell'articolo
19  del  decreto-legge  18  settembre  1976,  n. 648, convertito, con
modificazioni,   nella   legge  30  ottobre  1976,  n.  730,  nonche'
dell'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 300, convertito,
con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 465, da effettuarsi,
senza  corresponsione  di interessi ed altri oneri, nel termine di un
settennio  a  decorrere  dal  primo giorno del quinto mese successivo
alla decadenza del beneficio della sospensione.
  Per  le  imprese  che  sono  state riconosciute, entro il 30 giugno
1979,  disastrate o gravemente danneggiate ai sensi delle leggi della
regione  Friuli-Venezia  Giulia  1  luglio 1976, n. 28, e 18 dicembre
1976,  n. 64, il termine per la rateazione di cui al comma precedente
e' elevato ad un decennio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 13 agosto 1979

                               PERTINI

                                                 COSSIGA - REVIGLIO -
                                                  SCOTTI - PANDOLFI -
                                                              MORLINO

Visto, il Guardasigilli: MORLINO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)