Legge Ordinaria n. 48 del 07/02/1979 (Pubblicata nella G.U. del 19 febbraio 1979 n. 49)
Istituzione e funzionamento dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  istituito  presso  il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato l'albo nazionale degli agenti di assicurazione.
  La  tenuta  dell'albo  e'  affidata  alla  Direzione generale delle
assicurazioni   private  e  di  interesse  collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
  Hanno  diritto di essere iscritti all'albo, a domanda, tutti coloro
che  sono  in  possesso  dei  requisiti  di cui all'articolo 4 ovvero
all'articolo 5 della presente legge.
  L'attivita'  di  agente di assicurazione non puo' essere esercitata
da chi non e' iscritto all'albo.
  L'albo e' suddiviso in due sezioni:
    a)  alla  prima  sono iscritti coloro che svolgono l'attivita' di
agente  di  assicurazione,  con  l'onere di gestione a loro rischio e
spese,    su    incarico   di   imprese   autorizzate   all'esercizio
dell'assicurazione ai sensi delle norme vigenti;
    b)  alla  seconda sono iscritti, ai sensi del successivo articolo
11,  coloro  ai  quali non e' stato conferito l'incarico di agente di
assicurazione o che ne siano cessati per motivi diversi da quelli per
i  quali  deve essere disposta la cancellazione dall'albo a norma del
successivo articolo 9.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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