Legge Ordinaria n. 490 del 15/10/1979 (Pubblicata nella G.U. del 15 ottobre 1979 n. 281)
Proroga del termine di cui al settimo comma dell'articolo 53 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per quanto riguarda gli espropri effettuati per l'esecuzione dei lavori del 5° Centro siderurgico di Gioia Tauro.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Il termine di cui all'articolo 53, settimo comma, del  testo  unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,
n. 218, e' prorogato  di  cinque  anni,  limitatamente  all'esproprio
degli immobili effettuato per la esecuzione dei lavori del 5°  Centro
siderurgico di Gioia Tauro. 
  Gli immobili suddetti potranno essere utilizzati dal Consorzio  per
l'area di sviluppo industriale di  Reggio  Calabria,  oltre  che  per
l'attrezzatura  della  zona,   anche   per   iniziative   industriali
alternative a quella  del  5°  Centro  siderurgico  ed  altre  aventi
comunque  fine  di  pubblica  utilita'  obiettivamente  connesse   ad
insediamenti industriali ed alle necessarie attrezzature  delle  zone
interessate. 
 

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