Legge Ordinaria n. 52 del 19/02/1979 (Pubblicata nella G.U. del 21 febbraio 1979 n. 51)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 814, concernente proroga del termine previsto dagli articoli 15 e 17 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, per il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri degli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  E' convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1978,  n.  814,
recante proroga del termine previsto dagli articoli  15  e  17  della
legge 10 dicembre 1973, n. 804, per il  collocamento  in  aspettativa
per riduzione di quadri degli ufficiali  delle  Forze  armate  e  dei
Corpi di polizia, con le seguenti modificazioni: 
    dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti: 
  Art. 1-bis. - Agli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione
di quadri, ai sensi degli articoli 7 e 17  della  legge  10  dicembre
1973, n. 804, per il periodo in cui  permangono  in  tale  posizione,
competono gli assegni previsti per i  pari  grado  in  servizio,  con
riduzione ai 9/10 dello stipendio e delle indennita' di funzione,  di
impiego operativo di base, di aeronavigazione  e  di  istituto.  Agli
stessi  ufficiali  competono,  altresi',   l'indennita'   integrativa
speciale e la quota aggiuntiva di famiglia nelle misure intere. 
  Il relativo trattamento  di  quiescenza  viene  comunque  liquidato
sulla base dell'intero trattamento economico pensionabile. 
  Agli ufficiali che  cessano  dalla  posizione  di  aspettativa  per
riduzione di  quadri  e  agli  ufficiali  che  cessano  dal  servizio
permanente a domanda ai sensi del settimo comma dell'articolo 7 della
legge 10 dicembre 1973, n. 804, e del quinto comma  dell'articolo  17
della stessa legge competono, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio
spettante: 
    il trattamento pensionistico e l'indennita'  di  buonuscita,  che
agli stessi sarebbero spettati qualora fossero  rimasti  in  servizio
fino al limite di eta', compresi gli aumenti periodici biennali e gli
eventuali passaggi di classe di stipendio; 
    le indennita' di cui agli articoli 67 e 68 della legge 10  aprile
1954, n. 113, e agli articoli 47 e 48 della legge 29 marzo  1956,  n.
288. 
  Art. 1-ter. - Il Ministro competente e' autorizzato, per  sopperire
a temporanee esigenze di ufficiali negli  enti,  comandi,  e  reparti
dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia,
conseguenti all'applicazione dell'articolo 17 della legge 10 dicembre
1973, numero 804, e che  non  possono  essere  soddisfatte  ai  sensi
dell'articolo 20 della legge 10 aprile 1954, n. 113, previa specifica
individuazione delle predette  esigenze,  da  comunicare  annualmente
alle commissioni permanenti delle due Camere, competenti per materia,
a richiamare in servizio, tra coloro che  ne  facciano  domanda,  gli
ufficiali collocati in aspettativa per riduzione dei quadri di cui al
citato articolo 17, sempre che non siano raggiunti dai limiti di eta'
entro l'anno 1979. 
  La determinazione della disponibilita' di posti avra'  luogo  il  1
aprile 1979 sulla base della situazione dei ruoli al 31  marzo  1979.
Tale determinazione viene ridotta  del  numero  delle  promozioni  da
effettuare durante il  1979  nel  servizio  permanente  effettivo  in
applicazione della legge di avanzamento e nel servizio  permanente  a
disposizione ai sensi dell'articolo 5 della legge 10  dicembre  1973,
n. 804. 
  Per i colonnelli dell'Esercito appartenenti ai ruoli normali  delle
Armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e  genio  il  computo
viene effettuato in base al numero complessivo di  posti  disponibili
esistenti in detti ruoli. 
  Il richiamo in servizio degli ufficiali di cui al presente articolo
viene disposto dal  Ministro  competente  dando  la  precedenza  agli
ufficiali, a partire dai piu' giovani  di  eta',  che  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto gia' occupano un  incarico  da
almeno sei mesi. Per la residua disponibilita' di posti la  priorita'
nel richiamo in servizio viene data agli ufficiali meno  anziani  per
eta'. A parita' di eta' la precedenza e'  data  al  meno  anziano  in
ruolo; per i colonnelli di cui al precedente comma, a parita' di eta'
l'ordine  di  precedenza  e'  determinato  dalla  minore   anzianita'
assoluta nel grado e, in caso  di  ulteriore  parita',  dalla  minore
anzianita' di nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo. 
  Gli ufficiali di  cui  al  precedente  comma  sono  ricollocati  in
aspettativa per riduzione di quadri ad iniziare dal piu' anziano  per
eta', a decorrere dalle stesse date nelle quali le disponibilita'  di
posti di cui fruiscono  sono  colmate  con  promozioni  nel  servizio
permanente effettivo e con  quelle  previste  nell'articolo  5  della
legge 10 dicembre 1973, n. 804. 
  L'ufficiale che chieda e ottenga di essere richiamato  in  servizio
ai  sensi  del  presente  articolo,  qualora  rinunci   a   ricoprire
l'incarico  assegnatogli,  perde  il  titolo  al  richiamo  e   viene
ricollocato in aspettativa per riduzione di quadri  a  decorrere  dal
ventesimo  giorno  successivo  alla  data  di   presentazione   della
dichiarazione di rinuncia. 
  Gli ufficiali ammessi al richiamo in servizio ai sensi del presente
articolo, possono chiedere di essere ricollocati in  aspettativa  per
riduzione di quadri, ovvero direttamente in quiescenza dopo almeno un
anno di permanenza nell'incarico ricoperto. 
  Agli ufficiali di cui al precedente comma  compete  il  trattamento
economico previsto dal  precedente  articolo  1-bis,  a  seconda  che
chiedano di essere ricollocati in aspettativa per riduzione di quadri
o in quiescenza. 
 

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