Legge Ordinaria n. 53 del 19/02/1979 (Pubblicata nella G.U. del 21 febbraio 1979 n. 51)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 816, concernente proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposte di registro e ipotecarie, nonchè d'imposta locale sui redditi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  convertito  in legge il decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 816,
recante  proroga  dei  termini  di  scadenza  di  alcune agevolazioni
fiscali  in  materia  di  imposta  sul valore aggiunto, di imposte di
registro  e  ipotecarie,  nonche' d'imposta locale sui redditi con le
seguenti modificazioni:
    All'articolo 2, il secondo comma e' sostituito dal seguente:

    Il  termine  del  31  dicembre  1978  di  cui  all'articolo 3 del
decreto-legge  9  dicembre  1977,  n.  893,  convertito nella legge 1
febbraio  1978, n. 20, e' prorogata al 31 dicembre 1979 relativamente
all'applicazione delle agevolazioni previste in materia di imposte di
registro  e  ipotecarie. I termini del 31 dicembre 1978 e 31 dicembre
1979 di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 893,
convertito  nella  legge 1 febbraio 1978, n. 20, sono prorogati al 31
dicembre 1979 e 31 dicembre 1980 relativamente all'applicazione delle
agevolazioni in materia di imposta sul valore aggiunto per il settore
dell'edilizia  residenziale  pubblica.  Restano ferme, fino alla data
dalla  quale  hanno effetto le disposizioni di cui all'articolo 2 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, le
agevolazioni  in  materia di imposta sul valore aggiunto vigenti alla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto per il restante
settore  dell'edilizia,  indipendentemente  dalla data di ultimazione
dei lavori.
 

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