Legge Ordinaria n. 566 del 08/11/1979 (Pubblicata nella G.U. del 12 novembre 1979 n. 308)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, concernente la proroga degli incarichi annuali del personale docente e non docente e delle nomine degli esperti negli istituti tecnici e professionali e recante disposizioni particolari per gli insegnanti di educazione tecnica nella scuola media.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  convertito  in legge il decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434,
concernente  proroga  degli incarichi annuali del personale docente e
non  docente  e  delle  nomine degli esperti negli istituti tecnici e
professionali  e  recante disposizioni particolari per gli insegnanti
di   educazione   tecnica   nella   scuola  media,  con  le  seguenti
modificazioni:

  All'articolo 1, e' soppresso l'ultimo comma;
  All'articolo  4,  il  secondo, terzo e quarto comma sono sostituiti
dai seguenti:
  "L'insegnamento   di  educazione  tecnica  nella  scuola  media  e'
impartito,  a  decorrere  dall'anno scolastico 1980-81, per gruppi di
allievi   da   costituirsi  nell'ambito  della  classe  o  di  classi
corrispondenti funzionanti nella scuola.
  I  gruppi  sono  formati dal collegio dei docenti, sulla base delle
proposte dei consigli di classe, al fine di realizzare una pluralita'
di  interventi, tenendo conto delle attivita' e degli interessi degli
allievi. Detti gruppi devono comprendere non meno di dieci e non piu'
di quindici alunni.
  La costituzione delle cattedre o posti orario di educazione tecnica
e'  effettuata  sulla  base  del  numero  dei  gruppi  degli  allievi
costituiti ai sensi dei precedenti commi.
  Le  disposizioni  del  secondo  e  del  terzo  comma  possono avere
applicazione  anche  nell'anno  scolastico 1979-80, purche' vi siano,
nell'ambito  delle singole province, insegnanti di educazione tecnica
in  soprannumero  da  utilizzare  e  fatto salvo, comunque, il limite
della consistenza organica di cui al comma seguente.
  L'organico  complessivo delle cattedre o posti orario di educazione
tecnica  da costituire in applicazione del presente articolo non puo'
comunque  superare,  per  un  triennio a partire dall'anno scolastico
1979-80,   in  ciascuna  provincia,  la  consistenza  organica  delle
cattedre di applicazioni tecniche maschili e di applicazioni tecniche
femminili  accertata  al  31  marzo  1978. E' escluso in ogni caso il
ricorso a nuovi incarichi";
  All'articolo 5, nel primo comma, dopo le parole:
 "fanno parte,", sono aggiunte le seguenti: "a titolo consultivo,";
  L'articolo 6 e' soppresso.
 

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