Novità: Scacchi - una partita tra campioni scelta a caso
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Legge Ordinaria n. 566 del 08/11/1979 (Pubblicata nella G.U. del 12 novembre 1979 n. 308)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, concernente la proroga degli incarichi annuali del personale docente e non docente e delle nomine degli esperti negli istituti tecnici e professionali e recante disposizioni particolari per gli insegnanti di educazione tecnica nella scuola media.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, concernente la proroga degli incarichi annuali del personale docente e non docente e delle nomine degli esperti negli istituti tecnici e professionali e recante disposizioni particolari per gli insegnanti di educazione tecnica nella scuola media.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. E' convertito in legge il decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, concernente proroga degli incarichi annuali del personale docente e non docente e delle nomine degli esperti negli istituti tecnici e professionali e recante disposizioni particolari per gli insegnanti di educazione tecnica nella scuola media, con le seguenti modificazioni: All'articolo 1, e' soppresso l'ultimo comma; All'articolo 4, il secondo, terzo e quarto comma sono sostituiti dai seguenti: "L'insegnamento di educazione tecnica nella scuola media e' impartito, a decorrere dall'anno scolastico 1980-81, per gruppi di allievi da costituirsi nell'ambito della classe o di classi corrispondenti funzionanti nella scuola. I gruppi sono formati dal collegio dei docenti, sulla base delle proposte dei consigli di classe, al fine di realizzare una pluralita' di interventi, tenendo conto delle attivita' e degli interessi degli allievi. Detti gruppi devono comprendere non meno di dieci e non piu' di quindici alunni. La costituzione delle cattedre o posti orario di educazione tecnica e' effettuata sulla base del numero dei gruppi degli allievi costituiti ai sensi dei precedenti commi. Le disposizioni del secondo e del terzo comma possono avere applicazione anche nell'anno scolastico 1979-80, purche' vi siano, nell'ambito delle singole province, insegnanti di educazione tecnica in soprannumero da utilizzare e fatto salvo, comunque, il limite della consistenza organica di cui al comma seguente. L'organico complessivo delle cattedre o posti orario di educazione tecnica da costituire in applicazione del presente articolo non puo' comunque superare, per un triennio a partire dall'anno scolastico 1979-80, in ciascuna provincia, la consistenza organica delle cattedre di applicazioni tecniche maschili e di applicazioni tecniche femminili accertata al 31 marzo 1978. E' escluso in ogni caso il ricorso a nuovi incarichi"; All'articolo 5, nel primo comma, dopo le parole: "fanno parte,", sono aggiunte le seguenti: "a titolo consultivo,"; L'articolo 6 e' soppresso.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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