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Legge Ordinaria n. 674 del 24/12/1979 (Pubblicata nella G.U. del 5 gennaio 1980 n. 4)
Modifiche alle norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali chimici farmacisti in servizio permanente dell'Esercito e alle norme sul reclutamento degli ufficiali farmacisti della Marina militare.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  All'articolo  13  della  legge  18  dicembre  1964,  n.  1414,  sul
reclutamento   degli   ufficiali  dell'Esercito,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    la lettera b) del primo comma e' sostituita dalla seguente:
    "b)  diploma  di  laurea in chimica e tecnologia farmaceutica con
l'abilitazione  all'esercizio  della professione di farmacista ovvero
diploma   di   laurea   in  farmacia  con  la  relativa  abilitazione
all'esercizio della professione ovvero diploma di laurea in chimica o
in  chimica  industriale con il diploma di abilitazione all'esercizio
della  professione  di chimico, per gli ufficiali chimici farmacisti.
In  relazione  alle  esigenze del ruolo, puo' essere indetto concorso
per  una o piu' categorie di laureati di cui sopra in possesso di uno
dei  predetti  diplomi di abilitazione. Nella seconda ipotesi i bandi
di concorso indicano la ripartizione dei posti";
    il terzo comma e' abrogato.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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