Legge Ordinaria n. 91 del 29/03/1979 (Pubblicata nella G.U. del 1 aprile 1979 n. 91)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, concernente modificazioni ed integrazioni alla vigente disciplina in materia di agevolazioni al settore industriale.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  E' convertito in legge il decreto-legge 30  gennaio  1979,  n.  23,
concernente modificazioni ed integrazioni alla vigente disciplina  in
materia di agevolazioni  al  settore  industriale,  con  le  seguenti
modificazioni: 
 
  L'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
    Il primo comma dell'articolo 69 del  testo  unico  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,  n.  218,  e'
cosi' modificato, con effetto dall'entrata in vigore  della  legge  2
maggio 1976, n. 183: 
      a) al punto 3) sono soppresse le parole "e fino a  15  miliardi
di lire"; 
      b) il punto 4) e' soppresso. 
  L'articolo 3 e' sostituito dal seguente: 
    Il terzo comma dell'articolo 69 del  testo  unico  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,  n.  218,  e'
sostituito, con effetto dall'entrata in vigore della legge  2  maggio
1976, n. 183, dal seguente: 
    "In  caso  di  ampliamento,  ammodernamento  e  riattivazione  di
stabilimenti  preesistenti,  l'appartenenza  delle  iniziative   agli
scaglioni di investimenti di cui ai  precedenti  commi  del  presente
articolo, e quindi la misura del contributo  in  conto  capitale,  e'
determinata tenendo conto degli investimenti  fissi  preesistenti  al
netto degli ammortamenti tecnici e delle rivalutazioni per conguaglio
monetario, ai quali vanno sommati i nuovi investimenti;  nell'ipotesi
di  riattivazione  sono  ammessi  a  contributo  soltanto   i   nuovi
investimenti". 
  Dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti: 
    Art. 3-bis. -  Ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo  8  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n.  902,  si
considerano  "ammodernamenti"  le  iniziative   le   cui   attuazioni
specifiche non presuppongono un aumento  dell'occupazione  aziendale,
ad eccezione di quello  derivante  dall'applicazione  della  legge  1
giugno  1977,   n.   285,   e   successive   modificazioni,   nonche'
dall'incremento  di  manodopera  femminile,  e  che  siano  volte  ad
apportare innovazioni agli impianti, con l'obiettivo di conseguire un
aumento della produttivita'. 
  Si  considerano  "ammodernamenti"  anche  le  iniziative  che,  ove
richiesto  da  vincoli  urbanistici,  comportino  cambiamenti   nella
ubicazione dello stabilimento  purche'  tale  mutamento  ubicazionale
avvenga  nell'ambito  del  medesimo  comune  del  comprensorio,   ove
definito, o delle comunita' montane o dei comuni vicini. 
  Art. 3-ter. - Ai fini dell'applicazione del decreto del  Presidente
della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, limitatamente alle  domande
di finanziamento agevolato presentate agli  istituti  ed  aziende  di
credito anteriormente  al  31  dicembre  1977,  si  considerano  aree
insufficientemente  sviluppate  del  centro-nord  le  zone   depresse
determinate ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 614, e successive
modificazioni e integrazioni. 
  L'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
    I primi due commi dell'articolo 63 del testo unico approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,  n.  218,  sono
sostituiti, per le domande di agevolazione presentate successivamente
all'entrata in vigore della legge 2 maggio 1976, n. 183, dai seguenti
commi: 
    "Sono  ammissibili  al  finanziamento  a   tasso   agevolato   le
iniziative dirette alla costruzione di nuovi stabilimenti industriali
ovvero all'ampliamento, alla riattivazione  o  all'ammodernamento  di
stabilimenti  esistenti,   indipendentemente   dall'ammontare   degli
investimenti in impianti fissi. 
    Il finanziamento anzidetto e' concedibile limitatamente ai  primi
30 miliardi di lire di investimenti in impianti  fissi  nel  caso  di
nuovi  stabilimenti;  nel  caso  di  ampliamento,   riattivazione   o
ammodernamento  di  stabilimenti  esistenti,  il   finanziamento   e'
limitato all'importo risultante dalla differenza tra il limite di  30
miliardi e l'ammontare degli investimenti fissi preesistenti al netto
degli ammortamenti  tecnici  e  della  rivalutazione  per  conguaglio
monetario; il relativo tasso di interesse, comprensivo di ogni  onere
accessorio e spesa, sui finanziamenti agevolati di cui alla  presente
rubrica, e' fissato nella misura  del  30  per  cento  del  tasso  di
riferimento. 
    Nei casi di  riattivazione  sono  ammessi  al  credito  agevolato
soltanto i nuovi investimenti fissi fino al raggiungimento,  valutato
con i criteri di cui al precedente comma, dell'importo di 30 miliardi
di lire di investimenti fissi". 
  Il limite di 15 miliardi di cui al secondo comma  dell'articolo  72
ed al primo comma dell'articolo 74 del citato testo unico e'  elevato
a 30 miliardi. 
  All'articolo 5 sono aggiunti i seguenti commi: 
    L'agevolazione di cui agli articoli 26, terzo comma, 36,  secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601, e 105, primo comma, del testo unico approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  6  marzo  1978,  n.  218,  si  intende
applicabile anche alle societa' che, avendo realizzato nei  territori
ivi indicati nuove iniziative produttive, esercitino anche fuori  dei
territori medesimi altre attivita'. 
  In tal caso l'agevolazione si applica limitatamente alla  parte  di
reddito derivante dalle iniziative produttive del Mezzogiorno. 
  La disposizione del precedente  comma  costituisce  interpretazione
autentica delle norme ivi indicate. 
  L'articolo 6 e' sostituito dal seguente: 
    All'articolo  60  del  testo  unico  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218: 
      a) il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
      "Per  le  iniziative  di   ristrutturazione   e   riconversione
industriale, nonche' per  i  nuovi  impianti  e  gli  ampliamenti  di
qualsiasi dimensione, conformi ai programmi  finalizzati  di  cui  al
quarto comma dell'articolo 2 della legge  12  agosto  1977,  n.  675,
localizzate nei territori di cui all'articolo 1  del  presente  testo
unico, le  agevolazioni  finanziarie  previste  da  tale  legge  sono
cumulabili,  a  valere  sulle  disponibilita'  del   Fondo   per   la
ristrutturazione e la riconversione industriale di cui al primo comma
dell'articolo 3 della  predetta  legge,  con  il  contributo  di  cui
all'articolo 69, primo comma, del presente testo  unico,  nei  limiti
del 70 per cento del costo globale preventivo del progetto"; 
      b) il terzo comma e' soppresso; 
      c) il quarto comma e' sostituito dal seguente: 
      "Le imprese di cui al decimo comma dell'articolo 3 della  legge
12 agosto 1977, n. 675, per  i  progetti  di  ristrutturazione  e  di
riconversione  localizzati  nel  centro-nord  possono  accedere  alle
agevolazioni  previste  dalla  legge  stessa  allorche'  i   progetti
previsti nei programmi complessivi di cui al richiamato decimo  comma
risultino conformi ai programmi finalizzati  per  la  parte  in  essi
rientrante e prevedano che almeno il 40 per cento del  costo  globale
preventivo dei programmi complessivi stessi sia  da  realizzarsi  nei
territori di cui all'articolo 1 del presente testo unico". 
  L'articolo 7 e' sostituito dal seguente: 
    Il decimo comma dell'articolo 3 della legge 12  agosto  1977,  n.
675, e' sostituito dal seguente: 
    "Le imprese il cui capitale sociale sia pari o superiore  a  lire
30 miliardi, per accedere alle  agevolazioni  di  cui  alla  presente
legge sono  tenute  a  comunicare  al  CIPI,  oltre  quanto  disposto
dall'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito,
con modificazioni, nella legge 24 maggio 1976, n.  350,  i  programmi
complessivi degli  investimenti  costituiti  dai  progetti  di  nuovi
impianti, di ampliamento e di ammodernamento, nonche' i  progetti  di
ristrutturazione e di riconversione  ammissibili  ai  benefici  della
presente  legge,  di  cui  fondatamente  si  prevede  l'inizio  della
realizzazione entro l'anno successivo a  quello  della  presentazione
delle richieste di agevolazioni. Si dovra' indicare  in  particolare:
l'oggetto  delle  iniziative;  i  progetti  di   ristrutturazione   e
riconversione; il periodo di tempo di attuazione dei progetti stessi; 
il  relativo  piano  di   finanziamento   e   l'entita'   finanziaria
complessiva; la manodopera per la quale sono  richieste  agevolazioni
alla  mobilita',  con  la  specificazione  delle  categorie  e  delle
qualifiche nonche' delle quote di occupazione femminile e  giovanile;
i processi di decentramento produttivo che prevedono di  attuare;  le
previsioni di  integrazione  nell'ambito  aziendale  delle  attivita'
decentrate; i livelli complessivi di occupazione finale; la  prevista
localizzazione delle iniziative contenute nei progetti; gli eventuali
fabbisogni infrastrutturali. Tali programmi  devono  altresi'  essere
comunicati alla presidenza della commissione parlamentare di  cui  al
successivo articolo 13". 
  L'articolo 10 e' sostituito dal seguente: 
    Il quarto comma dell'articolo 6 della legge 12  agosto  1977,  n.
675, e' sostituito dal seguente: 
    "La gestione delle agevolazioni di cui alle lettere a), b)  e  c)
del primo comma dell'articolo 4,  nonche'  dei  contributi  in  conto
capitale di cui al secondo comma dell'articolo  60  del  testo  unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,
n. 218, puo' essere affidata all'istituto di credito a medio  termine
di cui al primo comma del presente articolo,  anche  in  deroga  alle
norme di legge e di statuto, in  base  ad  apposita  convenzione,  da
approvarsi con decreto del Ministro dell'industria, del  commercio  e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro". 
  L'articolo 11 e' sostituito dal seguente: 
    Alle iniziative ubicate nei territori di cui all'articolo  1  del
testo unico approvato con decreto del Presidente della  Repubblica  6
marzo 1978, n. 218, per le quali sia gia' stato emanato il decreto di
concessione dei contributi previsti dalla legge 1° dicembre 1971,  n.
1101 e dall'articolo 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, e non anche
il contributo in conto capitale di cui alla legge 6 ottobre 1971,  n.
853, puo' essere  concesso,  limitatamente  agli  investimenti  fissi
avviati a realizzazione entro un anno dall'entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente  decreto-legge,  il  contributo  in
conto capitale nella misura prevista dall'articolo 69 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,
n. 218, cosi' come modificato dal precedente articolo 2,  sulla  base
dei criteri e delle modalita' di cui alla legge 6  ottobre  1971,  n.
853. 
  I comitati interministeriali previsti dalle leggi di cui  al  primo
comma dell'articolo 17 della legge  12  agosto  1977,  n.  675,  sono
sciolti. 
  L'articolo 12 e' sostituito dal seguente: 
    Il primo comma dell'articolo 4 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e' sostituito dal seguente: 
    "La concessione del credito agevolato  nei  casi  previsti  dagli
articoli 5, 6 e 8 del presente decreto, a favore  delle  imprese  che
realizzano  nel  centro-nord  progetti  comportanti  un  investimento
globale   superiore   a   lire   2.000   milioni    e'    subordinata
all'autorizzazione da parte del CIPI  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito,
con modificazioni, nella legge 24 maggio 1976, n. 350". 
  Dalle spese ammissibili  alle  agevolazioni  previste  dalle  leggi
relative agli incentivi finanziari a favore di iniziative industriali
si intendono esclusi gli interessi intercalari. 
  Dopo l'articolo 12 sono aggiunti i seguenti: 
    Art. 12-bis. - Il primo e il secondo comma dell'articolo 20 della
legge 12 agosto 1977, n. 675, sono sostituiti dai seguenti: 
    "E' costituito presso l'Istituto centrale per il credito a  medio
termine (Mediocredito centrale) il "Fondo centrale di garanzia" per i
finanziamenti a medio termine che gli istituti ed aziende di  credito
di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949,  concedono
alle medie e piccole imprese industriali, anche in forma cooperativa,
definite ai sensi dell'articolo 2, lettera f), della presente legge. 
    La garanzia del fondo di cui al comma  precedente  e'  di  natura
sussidiaria e puo' essere accordata dal  Mediocredito  centrale  agli
istituti ed aziende di  credito  indicati  al  precedente  comma,  su
richiesta dei medesimi o delle imprese interessate. 
    La garanzia si esplica sino a 30 milioni nella misura del 90  per
cento  della  perdita  subita  dall'Istituto  finanziatore   e   puo'
raggiungere l'80 per cento dell'eccedenza,  a  fronte  del  capitale,
degli interessi di mora calcolati in misura comunque non superiore al
tasso di riferimento determinato ai sensi del decreto del  Presidente
della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente  al  momento  della
stipula del contratto, nonche'  a  fronte  degli  accessori  e  delle
spese, dopo aver esperito tutte le procedure ritenute utili, d'intesa
con il Mediocredito centrale,  nei  confronti  del  beneficiario  del
finanziamento e di eventuali altri garanti. 
    I limiti dei finanziamenti per i quali puo'  essere  concessa  la
garanzia del "Fondo"  sono  determinati  dal  CIPI  su  proposta  del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il
Mediocredito centrale, ad eccezione  dei  finanziamenti  concessi  ai
sensi della presente legge alle piccole e medie imprese  industriali,
i quali possono fruire della garanzia del  Fondo  per  l'intero  loro
ammontare". 
  Art. 12-ter. - L'articolo  19  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, come modificato dall'articolo  66
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
6 marzo 1978, n. 218, e' sostituito dal seguente: 
  "Gli istituti di credito, indicati nel precedente articolo  3,  che
deliberino operazioni di credito  agevolato  ai  sensi  del  presente
decreto, sono autorizzati, anche in deroga a  norme  di  legge  o  di
statuto, a stipulare i finanziamenti al tasso di interesse  agevolato
previsto per le iniziative indicate nei precedenti articoli 5, 6, 8 e
12 ed a procedere alla loro erogazione in conformita' alle norme  del
presente decreto e alle successive norme  di  attuazione  nonche'  ai
contratti, senza attendere che i  provvedimenti  di  concessione  del
contributo  in   conto   interessi   siano   emanati   dal   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato o dalla Cassa per il
Mezzogiorno. 
  Qualora i suddetti provvedimenti non siano emanati entro  sei  mesi
dalla data di stipulazione, gli istituti di credito potranno chiedere
alle imprese finanziate,  per  ogni  rata  scadente  successivamente,
anche l'importo corrispondente alla rispettiva quota di contributo in
conto interessi ancora non concesso, fermo restando che per la  prima
rata viene mantenuto il tasso agevolato di interesse. 
  Nel caso che le iniziative siano ammesse al credito  agevolato,  il
contributo e' concesso in relazione al tasso di  riferimento  vigente
alla data della stipulazione del contratto, con decorrenza dalla data
della  prima  erogazione   dell'importo   finanziato.   Riscosso   il
contributo,  gli  istituti  accrediteranno  alle  imprese  finanziate
quanto da esse eventualmente pagato in  applicazione  del  precedente
comma". 
  Art. 12-quater. - Per le operazioni che sono state stipulate  dagli
istituti di credito a medio termine con riferimento  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, prima della data
di entrata in vigore  del  presente  decreto-legge  a  tasso  pari  o
superiore al tasso di riferimento vigente al  momento  della  stipula
del contratto di finanziamento, il contributo in conto  interessi  e'
concesso con decorrenza dalla data della stipula ed  in  misura  pari
alla differenza tra il tasso di riferimento vigente al momento  della
stipula ed il tasso che per ciascuna  operazione  e'  applicabile  ai
sensi degli articoli 5, 6  e  8  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 novembre 1976, n. 902. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 29 marzo 1979 
 
                               PERTINI 
 
                                               ANDREOTTI - PANDOLFI - 
                                                            NICOLAZZI 
 
Visto, il Guardasigilli: MORLINO 
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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