Legge Ordinaria n. 92 del 31/03/1979 (Pubblicata nella G.U. del 1 aprile 1979 n. 91)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, concernente proroga al 30 giugno 1979 delle disposizioni relative al contenimento del costo del lavoro nonchè norme in materia di obblighi contributivi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  convertito  in  legge  il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20,
concernente  proroga al 30 giugno 1979 delle disposizioni relative al
contenimento  del  costo  del  lavoro  nonche'  norme  in  materia di
obblighi contributivi, con le seguenti modificazioni:

  All'articolo  1,  primo comma, dopo le parole: si applica altresi',
sono  inserite  le  seguenti:  alle imprese artigiane, escluse quelle
edili  ed  affini,  limitatamente  ai  lavoratori  dipendenti  e  con
esclusione dei titolari e dei coadiuvanti, nonche'.
  All'articolo 3, sono aggiunti i seguenti commi:

  Il  termine  di  cui  al  comma  precedente  si  applica  anche  al
versamento   dei   contributi   dovuti   all'Istituto  nazionale  per
l'assicurazione   contro   le  malattie,  nonche'  alle  Casse  mutue
provinciali di malattia di Trento e Bolzano.
  A  decorrere  dal  periodo  di paga relativo al mese di aprile 1979
sono  abrogate  le disposizioni che consentono ai datori di lavoro di
effettuare  il  versamento  dei contributi di cui ai commi precedenti
con periodicita' diversa da quella mensile.
  Resta    salvo   quanto   previsto   dalle   vigenti   disposizioni
relativamente  ai  contributi  dovuti  per  gli  operai agricoli, gli
addetti ai servizi domestici e familiari nonche' ai contributi dovuti
alle gestioni della Cassa nazionale per la previdenza marinara.
  Sono  fatte  salve  inoltre  le disposizioni di cui all'articolo 6,
terzo  comma,  del  decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1957, n. 818.
  Dopo l'articolo 3 e' aggiunto il seguente:
  Art.  3-bis.  -  Con  effetto  dal  1  aprile  1979,  ai fini della
applicazione del presente decreto, si considera esportatore abituale,
giusta  la  dizione  contenuta nella legge 8 agosto 1977, n. 573, chi
nell'anno  o nella media del triennio solare precedente ha effettuato
esportazioni   per   un   ricavo  complessivo,  tenendo  conto  anche
dell'esportazione   effettuata   tramite   commissionari,   superiore
rispettivamente  al  40  e  al  30  per  cento  del  volume  d'affari
determinato  a  norma  del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre  1972,  n.  633,  e  successive modificazioni, con esclusione
dell'ammontare  delle  cessioni  di  beni  in  transito depositati in
luoghi soggetti a vigilanza doganale.
 

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