Legge Ordinaria n. 93 del 31/03/1979 (Pubblicata nella G.U. del 1 aprile 1979 n. 91)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, concernente dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  E' convertito in legge il decreto-legge 30  gennaio  1979,  n.  21,
concernente dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti  di  rilascio
degli  immobili  adibiti  ad  uso  di  abitazione,  con  le  seguenti
modificazioni: 
    All'articolo 1, i primi due commi sono sostituiti dai seguenti: 
 
    L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti
ad uso di abitazione divenuti esecutivi  dal  1  luglio  1975  al  29
luglio 1978, e non ancora eseguiti alla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto,  non  puo'  avvenire
prima del 1 gennaio 1980. 
  La data di esecuzione  e'  fissata  con  decreto  dal  pretore,  su
istanza del locatore, nei seguenti termini: 
    per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1 luglio  1975  al  30
giugno 1976 entro il 30 giugno 1980; 
    per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1 luglio  1976  al  30
giugno 1977 entro il 31 dicembre 1980; 
    per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1 luglio  1977  al  29
luglio 1978 entro il 31 marzo 1981. 
  All'articolo 1 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
 
  L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio divenuti esecutivi  dopo
il 29 luglio 1978 a seguito di procedure iniziate prima di tale data,
e' fissata 15 mesi dopo la data di  esecutorieta'  del  provvedimento
stesso. 
  Dopo l'articolo 1 e' aggiunto il seguente: 
    Art. 1-bis. - L'articolo 73 della legge 27 luglio 1978,  n.  392,
e' modificato come segue: 
      dopo le parole: "negli articoli 67, 70 e" aggiungere: ",  ferme
restando le scadenze convenzionali, nell'articolo"; 
      dopo il primo periodo  aggiungere:  "Nei  casi  previsti  dalle
lettere a), b) e dall'ultimo periodo del secondo comma  dell'articolo
29 tale facolta' e' riconosciuta soltanto ove ricorra  la  necessita'
del locatore o del coniuge o dei parenti entro il  secondo  grado  in
linea  retta,  verificatasi  dopo  la   costituzione   del   rapporto
locatizio"; 
      alla fine dell'ultimo periodo aggiungere le parole: 
      "nonche'  quelle  dell'articolo  69,  settimo,  ottavo  e  nono
comma". 
  All'articolo 2, nel primo comma, alinea  introduttivo,  la  parola:
"articolo" e' sostituita dalle seguenti: "articolo  1";  nel  secondo
comma, le parole: "1 gennaio 1976", sono sostituite  dalle  seguenti:
"1 luglio 1975", e le parole  da:  "Tuttavia",  sino  alla  fine  del
comma, sono sostituite dalle seguenti: "Tuttavia per i  provvedimenti
previsti al n. 1) del primo comma, se la morosita'  e'  sanata  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, si applicano le disposizioni  degli
articoli 1 e 4". 
  Dopo l'articolo 2 e' aggiunto il seguente: 
  Art.  2-bis.   -   Nei   comuni   con   popolazione   superiore   a
cinquecentomila abitanti nonche'  nei  comuni  con  essi  confinanti,
l'esecuzione dei provvedimenti, previsti al n.  1)  dell'articolo  2,
emessi nei confronti dei soggetti il cui reddito  complessivo  netto,
riferito alla somma dei redditi imputati agli  stessi  e  a  tutti  i
soggetti di imposta  che  abbiano  residenza  anagrafica  nell'unita'
immoliare, sia inferiore, per l'anno 1977, a  lire  otto  milioni  e'
sospesa fino al 60° giorno successivo alla data di entrata in  vigore
della legge di  conversione  del  presente  decreto,  allorquando  il
conduttore sia rimasto nella detenzione dell'immobile. 
  L'esecuzione  dei  provvedimenti  indicati  nel  comma  precedente,
qualora  la  morosita'  sia  stata  interamente  sanata  nel  termine
previsto nello stesso comma, e' fissata dal pretore non prima  del  1
aprile  1981  ed  entro  il  31  dicembre  1981.  Si   applicano   le
disposizioni dell'articolo  4  del  presente  decreto  nonche'  degli
articoli 59, 60 e 61 della legge 27 luglio 1978, n. 392. 
  L'articolo 3 e' sostituito dal seguente: 
  Art.  3.  -  La  data  di  esecuzione  dei  provvedimenti  indicati
all'articolo 1 e' fissata dal pretore  secondo  le  disposizioni  dei
commi  primo,  secondo,  terzo   e   quinto   dell'articolo   2   del
decreto-legge 24 giugno 1978,  n.  298,  convertito  nella  legge  28
luglio 1978, n. 395,  se  il  locatore  dichiara,  sotto  la  propria
responsabilita'  e  indicandone  i  motivi,  di  avere   la   urgente
necessita' di adibire l'immobile locato ad uso abitativo proprio, del
coniuge, dei genitori o dei figli. 
  Il locatore che abbia ottenuto la disponibilita'  dell'immobile  ai
sensi del comma precedente e che,  nel  termine  di  tre  mesi  dalla
avvenuta consegna, non lo abbia adibito ad  abitazione  propria,  del
coniuge o dei genitori o  dei  figli,  ovvero  che,  entro  due  anni
dall'avvenuta consegna, ne modifichi la destinazione della  quale  ha
allegato la necessita', e' tenuto, se il conduttore lo  richiede,  al
ripristino del contratto, salvo i  diritti  acquistati  da  terzi  in
buona fede, e al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri
sopportati, ovvero  al  risarcimento  del  danno  nei  confronti  del
conduttore in misura  non  superiore  a  quarantotto  mensilita'  del
canone determinato ai sensi degli articoli da 12 a 23 della legge  27
luglio 1978, n. 392. 
  Il giudice, oltre a disporre  il  ripristino  del  contratto  e  il
rimborso delle spese o il risarcimento del danno, ordina al  locatore
il pagamento di una somma da lire 5 milioni  a  lire  30  milioni  da
devolvere al  comune  nel  cui  territorio  e'  sito  l'immobile,  ad
integrazione del fondo sociale previsto dal titolo III della legge 27
luglio 1978, n. 392. 
  Dopo l'articolo 3 e' aggiunto il seguente: 
  Art. 3-bis. - Il decreto  che  fissa  la  data  di  esecuzione  dei
provvedimenti di rilascio indicati negli articoli precedenti che sono
fondati sulla morosita' del conduttore  o  del  subconduttore  ovvero
sulla urgente e improrogabile necessita' del locatore  e'  comunicato
alla   competente   commissione   assegnazione    alloggi    prevista
all'articolo  6  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
dicembre 1972, n. 1035. 
  La  commissione  assegnazione   alloggi   modifica   d'ufficio   le
graduatorie per le assegnazioni di alloggi di  edilizia  residenziale
pubblica dopo aver  attribuito  ai  soggetti,  gia'  collocati  nelle
graduatorie, nei cui confronti siano stati emessi i provvedimenti  di
rilascio indicati nel comma precedente, il punteggio stabilito dal n. 
10) del primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente  della
Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035. 
  Entro 30 giorni dalla data di notifica del  decreto  che  fissa  la
data di esecuzione dei provvedimenti di rilascio indicati  nel  primo
comma,  i  soggetti  nei  cui  confronti  siano  stati  emessi   tali
provvedimenti,  purche'  siano  in  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'articolo  2  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
dicembre 1972, n.  1035,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,
possono avanzare domanda  di  assegnazione  di  alloggi  di  edilizia
residenziale pubblica al competente comune, anche se  e'  scaduto  il
termine  di  cui  all'articolo  9,  quarto  comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035. 
  Nei comuni con popolazione  superiore  a  500.000  abitanti  e  nei
comuni con essi confinanti, alle persone, contemplate nel decreto del
pretore che fissa la data di esecuzione dei provvedimenti di rilascio
indicati nel primo comma divenuti esecutivi prima  della  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, che siano  in
possesso dei requisiti  previsti  dall'articolo  2  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035,  e  successive
modifiche e integrazioni, e' riservata una quota non superiore al  20
per  cento  degli  alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica   da
assegnare annualmente alla generalita' dei cittadini. 
  La disposizione del precedente comma si applica sino  al  31  marzo
1981. 
  Dopo l'articolo 4 sono aggiunti i seguenti: 
  Art. 4-bis.  -  Per  i  periodi  di  imposta  1979,  1980,  1981  e
relativamente alle unita' immobiliari urbane destinate ad abitazione,
la misura del 20 per cento prevista dal primo comma dell'articolo  38
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
597, e' elevata all'80 per cento. 
  L'aumento indicato al precedente comma non si applica  alle  unita'
immobiliari per le quali siano  state  rilasciate  licenza  edilizia,
concessione o autorizzazione per restauro, risanamento conservativo o
ristrutturazione edilizia, per il periodo di validita'  dei  suddetti
provvedimenti, nonche', per le nuove abitazioni, per i primi 12  mesi
dalla data di  rilascio  del  certificato  di  abitabilita'.  Non  si
applica altresi' alle unita' immobiliari situate nei comuni  ed  alle
condizioni indicate dal secondo comma dell'articolo 26 della legge 27
luglio 1978, n. 392. 
  Art. 4-ter. -  Nei  comuni  con  popolazione  superiore  a  400.000
abitanti il Ministero dell'interno e' autorizzato, in via eccezionale
e  transitoria,  a  provvedere,  per  il  tramite  delle   competenti
prefetture e sentito il  sindaco,  al  pagamento  di  una  somma  non
superiore a L.  500.000  in  favore  dei  soggetti  che  ne  facciano
richiesta per sanare la morosita',  nei  cui  confronti  siano  stati
emessi i provvedimenti di rilascio indicati nel n. 1) dell'articolo 2
ed il cui reddito per l'anno 1977, riferito alla  somma  dei  redditi
imputati ai soggetti medesimi ed alle persone con  essi  abitualmente
conviventi, non sia superiore  complessivamente  all'importo  di  due
pensioni minime INPS per la generalita'  dei  lavoratori  per  nuclei
familiari costituiti da uno o due componenti. 
  La  richiesta,  corredata  dalla  documentazione  necessaria,  deve
essere proposta, entro 30 giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  al   prefetto
competente che, accertato il ricorrere delle condizioni previste  nel
comma precedente, nonche'  il  pagamento,  anche  contestuale,  della
somma  residua  dovuta  al   locatore,   provvede   a   corrispondere
direttamente  al  locatore  stesso  o  all'ufficiale  giudiziario  il
contributo concesso. 
  Art. 4-quater. - Gli enti pubblici  previdenziali,  con  esclusione
della  Cassa  nazionale  del  notariato,  e  le  societa'   ed   enti
assicurativi  che  sono  tenuti  per  legge,  per   statuto   o   per
disposizione dell'autorita' di vigilanza ad  effettuare  investimenti
immobiliari,   devono   mensilmente   rendere   pubblico,    mediante
l'affissione di apposito avviso presso il comune e la pretura nel cui
mendamento e' sito ciascuno degli  immobili,  l'elenco  delle  unita'
immobiliari gia' destinate ad uso di abitazione che si siano  rese  o
che si rendano disponibili. 
  Le unita' immobiliari indicate nel  comma  precedente  non  possono
essere locate se la loro disponibilita' non e'  stata  resa  pubblica
con le modalita' indicate nel primo comma. 
  Nella locazione delle stesse  unita'  immobiliari  gli  enti  e  le
societa' indicate nel primo comma devono dare priorita' a coloro  che
ne abbiano fatto richiesta e che dimostrino che  nei  loro  confronti
sono stati emessi i provvedimenti di rilascio indicati nei numeri  1)
e 2) dell'articolo 2. 
  Art. 4-quinquies. - All'onere di cui all'articolo  4-ter,  valutato
in lire 2.000 milioni, si provvede con  lo  stanziamento  di  cui  al
capitolo 1291 dello stato di previsione  del  Ministero  dell'interno
per l'anno finanziario 1979. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 31 marzo 1979 
 
                               PERTINI 
 
                                                  ANDREOTTI - MORLINO 
 
Visto, il Guardasigilli: MORLINO 
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)