Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 93 del 31/03/1979 (Pubblicata nella G.U. del 1 aprile 1979 n. 91)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, concernente dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, concernente dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico E' convertito in legge il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, concernente dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione, con le seguenti modificazioni: All'articolo 1, i primi due commi sono sostituiti dai seguenti: L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione divenuti esecutivi dal 1 luglio 1975 al 29 luglio 1978, e non ancora eseguiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non puo' avvenire prima del 1 gennaio 1980. La data di esecuzione e' fissata con decreto dal pretore, su istanza del locatore, nei seguenti termini: per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1 luglio 1975 al 30 giugno 1976 entro il 30 giugno 1980; per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1 luglio 1976 al 30 giugno 1977 entro il 31 dicembre 1980; per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1 luglio 1977 al 29 luglio 1978 entro il 31 marzo 1981. All'articolo 1 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio divenuti esecutivi dopo il 29 luglio 1978 a seguito di procedure iniziate prima di tale data, e' fissata 15 mesi dopo la data di esecutorieta' del provvedimento stesso. Dopo l'articolo 1 e' aggiunto il seguente: Art. 1-bis. - L'articolo 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e' modificato come segue: dopo le parole: "negli articoli 67, 70 e" aggiungere: ", ferme restando le scadenze convenzionali, nell'articolo"; dopo il primo periodo aggiungere: "Nei casi previsti dalle lettere a), b) e dall'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 29 tale facolta' e' riconosciuta soltanto ove ricorra la necessita' del locatore o del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta, verificatasi dopo la costituzione del rapporto locatizio"; alla fine dell'ultimo periodo aggiungere le parole: "nonche' quelle dell'articolo 69, settimo, ottavo e nono comma". All'articolo 2, nel primo comma, alinea introduttivo, la parola: "articolo" e' sostituita dalle seguenti: "articolo 1"; nel secondo comma, le parole: "1 gennaio 1976", sono sostituite dalle seguenti: "1 luglio 1975", e le parole da: "Tuttavia", sino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "Tuttavia per i provvedimenti previsti al n. 1) del primo comma, se la morosita' e' sanata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applicano le disposizioni degli articoli 1 e 4". Dopo l'articolo 2 e' aggiunto il seguente: Art. 2-bis. - Nei comuni con popolazione superiore a cinquecentomila abitanti nonche' nei comuni con essi confinanti, l'esecuzione dei provvedimenti, previsti al n. 1) dell'articolo 2, emessi nei confronti dei soggetti il cui reddito complessivo netto, riferito alla somma dei redditi imputati agli stessi e a tutti i soggetti di imposta che abbiano residenza anagrafica nell'unita' immoliare, sia inferiore, per l'anno 1977, a lire otto milioni e' sospesa fino al 60° giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, allorquando il conduttore sia rimasto nella detenzione dell'immobile. L'esecuzione dei provvedimenti indicati nel comma precedente, qualora la morosita' sia stata interamente sanata nel termine previsto nello stesso comma, e' fissata dal pretore non prima del 1 aprile 1981 ed entro il 31 dicembre 1981. Si applicano le disposizioni dell'articolo 4 del presente decreto nonche' degli articoli 59, 60 e 61 della legge 27 luglio 1978, n. 392. L'articolo 3 e' sostituito dal seguente: Art. 3. - La data di esecuzione dei provvedimenti indicati all'articolo 1 e' fissata dal pretore secondo le disposizioni dei commi primo, secondo, terzo e quinto dell'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 298, convertito nella legge 28 luglio 1978, n. 395, se il locatore dichiara, sotto la propria responsabilita' e indicandone i motivi, di avere la urgente necessita' di adibire l'immobile locato ad uso abitativo proprio, del coniuge, dei genitori o dei figli. Il locatore che abbia ottenuto la disponibilita' dell'immobile ai sensi del comma precedente e che, nel termine di tre mesi dalla avvenuta consegna, non lo abbia adibito ad abitazione propria, del coniuge o dei genitori o dei figli, ovvero che, entro due anni dall'avvenuta consegna, ne modifichi la destinazione della quale ha allegato la necessita', e' tenuto, se il conduttore lo richiede, al ripristino del contratto, salvo i diritti acquistati da terzi in buona fede, e al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri sopportati, ovvero al risarcimento del danno nei confronti del conduttore in misura non superiore a quarantotto mensilita' del canone determinato ai sensi degli articoli da 12 a 23 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Il giudice, oltre a disporre il ripristino del contratto e il rimborso delle spese o il risarcimento del danno, ordina al locatore il pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 30 milioni da devolvere al comune nel cui territorio e' sito l'immobile, ad integrazione del fondo sociale previsto dal titolo III della legge 27 luglio 1978, n. 392. Dopo l'articolo 3 e' aggiunto il seguente: Art. 3-bis. - Il decreto che fissa la data di esecuzione dei provvedimenti di rilascio indicati negli articoli precedenti che sono fondati sulla morosita' del conduttore o del subconduttore ovvero sulla urgente e improrogabile necessita' del locatore e' comunicato alla competente commissione assegnazione alloggi prevista all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035. La commissione assegnazione alloggi modifica d'ufficio le graduatorie per le assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica dopo aver attribuito ai soggetti, gia' collocati nelle graduatorie, nei cui confronti siano stati emessi i provvedimenti di rilascio indicati nel comma precedente, il punteggio stabilito dal n. 10) del primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035. Entro 30 giorni dalla data di notifica del decreto che fissa la data di esecuzione dei provvedimenti di rilascio indicati nel primo comma, i soggetti nei cui confronti siano stati emessi tali provvedimenti, purche' siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modifiche ed integrazioni, possono avanzare domanda di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica al competente comune, anche se e' scaduto il termine di cui all'articolo 9, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035. Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti e nei comuni con essi confinanti, alle persone, contemplate nel decreto del pretore che fissa la data di esecuzione dei provvedimenti di rilascio indicati nel primo comma divenuti esecutivi prima della entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modifiche e integrazioni, e' riservata una quota non superiore al 20 per cento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da assegnare annualmente alla generalita' dei cittadini. La disposizione del precedente comma si applica sino al 31 marzo 1981. Dopo l'articolo 4 sono aggiunti i seguenti: Art. 4-bis. - Per i periodi di imposta 1979, 1980, 1981 e relativamente alle unita' immobiliari urbane destinate ad abitazione, la misura del 20 per cento prevista dal primo comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e' elevata all'80 per cento. L'aumento indicato al precedente comma non si applica alle unita' immobiliari per le quali siano state rilasciate licenza edilizia, concessione o autorizzazione per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, per il periodo di validita' dei suddetti provvedimenti, nonche', per le nuove abitazioni, per i primi 12 mesi dalla data di rilascio del certificato di abitabilita'. Non si applica altresi' alle unita' immobiliari situate nei comuni ed alle condizioni indicate dal secondo comma dell'articolo 26 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Art. 4-ter. - Nei comuni con popolazione superiore a 400.000 abitanti il Ministero dell'interno e' autorizzato, in via eccezionale e transitoria, a provvedere, per il tramite delle competenti prefetture e sentito il sindaco, al pagamento di una somma non superiore a L. 500.000 in favore dei soggetti che ne facciano richiesta per sanare la morosita', nei cui confronti siano stati emessi i provvedimenti di rilascio indicati nel n. 1) dell'articolo 2 ed il cui reddito per l'anno 1977, riferito alla somma dei redditi imputati ai soggetti medesimi ed alle persone con essi abitualmente conviventi, non sia superiore complessivamente all'importo di due pensioni minime INPS per la generalita' dei lavoratori per nuclei familiari costituiti da uno o due componenti. La richiesta, corredata dalla documentazione necessaria, deve essere proposta, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al prefetto competente che, accertato il ricorrere delle condizioni previste nel comma precedente, nonche' il pagamento, anche contestuale, della somma residua dovuta al locatore, provvede a corrispondere direttamente al locatore stesso o all'ufficiale giudiziario il contributo concesso. Art. 4-quater. - Gli enti pubblici previdenziali, con esclusione della Cassa nazionale del notariato, e le societa' ed enti assicurativi che sono tenuti per legge, per statuto o per disposizione dell'autorita' di vigilanza ad effettuare investimenti immobiliari, devono mensilmente rendere pubblico, mediante l'affissione di apposito avviso presso il comune e la pretura nel cui mendamento e' sito ciascuno degli immobili, l'elenco delle unita' immobiliari gia' destinate ad uso di abitazione che si siano rese o che si rendano disponibili. Le unita' immobiliari indicate nel comma precedente non possono essere locate se la loro disponibilita' non e' stata resa pubblica con le modalita' indicate nel primo comma. Nella locazione delle stesse unita' immobiliari gli enti e le societa' indicate nel primo comma devono dare priorita' a coloro che ne abbiano fatto richiesta e che dimostrino che nei loro confronti sono stati emessi i provvedimenti di rilascio indicati nei numeri 1) e 2) dell'articolo 2. Art. 4-quinquies. - All'onere di cui all'articolo 4-ter, valutato in lire 2.000 milioni, si provvede con lo stanziamento di cui al capitolo 1291 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1979. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 31 marzo 1979 PERTINI ANDREOTTI - MORLINO Visto, il Guardasigilli: MORLINO
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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