Legge Ordinaria n. 122 del 02/04/1980 (Pubblicata nella G.U. del 8 aprile 1980 n. 96)
Provvidenze integrative per l'industria delle costruzioni navali per il periodo 1 gennaio 1979-31 dicembre 1980.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Fino   all'emanazione   di   una   legge  organica  concernente  la
ristrutturazione  dell'industria  cantieristica navale, il contributo
di  cui  all'articolo  1  della  legge  27  dicembre  1973, n. 878, e
successive  proroghe, puo' essere concesso in misura non eccedente il
30  per  cento  del  prezzo  dei  contratti di costruzione o di prima
vendita  comprese eventuali aggiunte o varianti risultanti da atti di
data    certa    prima   dell'ultimazione   dei   lavori,   stipulati
successivamente  al  1  gennaio  1979  e,  comunque,  non oltre il 31
dicembre 1980.
  E'  istituita  presso  il  Ministero  della  marina  mercantile una
commissione,  presieduta  dal  Ministro o da persona da lui delegata,
composta  da  due  funzionari in rappresentanza, rispettivamente, del
Ministero   della   marina   mercantile   e   del   Ministero   delle
partecipazioni  statali,  da quattro rappresentanti, rispettivamente,
dell'armamento  pubblico  e  privato  e  dell'industria cantieristica
maggiore e minore, nonche' da tre rappresentanti delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale.
  Prima  della  eventuale emanazione dei provvedimenti di concessione
dei  contributi  il  Ministro  della marina mercantile sottoporra' al
parere  della  commissione di cui al comma precedente il programma di
massima   per  la  utilizzazione  dei  finanziamenti  previsti  dalla
presente legge.
  La commissione di cui al secondo comma esaminera' la corrispondenza
del   programma   alle   esigenze  della  flotta  e  della  struttura
cantieristica nazionale, dei trasporti marittimi e della occupazione,
secondo  criteri  che privilegino costruzioni atte a contribuire alla
soluzione   dei   problemi   energetici   del   Paese   e  consentano
all'industria cantieristica del Mezzogiorno l'utilizzo, nella massima
misura possibile, della sua potenzialita' produttiva.
  Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i
Ministri  del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
sentita  la  commissione  di  cui al secondo comma, saranno fissati i
criteri per la determinazione della percentuale del contributo.
  In relazione ai problemi occupazionali, ai cantieri del Mezzogiorno
verra'  comunque  accordata la misura massima del contributo previsto
per i vari tipi di nave.
  Il  Ministro  della  marina  mercantile  accerta  la congruita' del
prezzo   convenuto  tra  cantiere  ed  armatore  a  lavori  ultimati,
riducendone  eventualmente  la  misura,  ove  tale  prezzo  non venga
ritenuto congruo.
  Qualora  la  differenza  tra  il  contributo  da liquidare e quello
indicato  nel  provvedimento  di  concessione  -  che,  nel  caso  di
modifiche  contrattuali,  puo' essere variato di conseguenza - superi
il  15  per  cento,  l'importo complessivo del contributo medesimo e'
liquidato in misura pari alla differenza tra il doppio dell'ammontare
dello stesso, calcolato a lavori ultimati, e l'85 per cento di quello
stabilito nel provvedimento di concessione.
  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  precedenti  sono  estese alla
costruzione  di  navi  a  struttura metallica, destinate ad attivita'
industriali  o di ricerca che si svolgono in acque marittime, nonche'
alla  trasformazione  di navi mercantili in esercizio di stazza lorda
non inferiore a 5.000 tonnellate.
  Restano  in  vigore,  in  quanto  applicabili,  le disposizioni dei
titoli I e III della legge 27 dicembre 1973, n. 878.
  Qualora  il  cantiere  presti  idonea fideiussione, rispettivamente
pari  al  25,  al  50 o al 75 per cento del contributo risultante dal
provvedimento  di  concessione,  gli  anticipi  di cui all'articolo 9
della  legge 27 dicembre 1973, n. 878, potranno essere corrisposti il
primo  all'inizio  della  costruzione  e  il  secondo  e  il terzo in
corrispondenza del 25 e del 50 per cento dell'avanzamento globale dei
lavori.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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