Legge Ordinaria n. 13 del 26/01/1980 (Pubblicata nella G.U. del 6 febbraio 1980 n. 35)
Modifiche alle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
  hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  decorrere  dal  1  gennaio  1975  e  fino al 31 dicembre 1981 la
percentuale  del  cinque per cento di cui all'articolo 30, n. 7°, del
testo  unico  delle  leggi sull'esercizio delle assicurazioni private
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 13 febbraio
1959, n. 449, e' elevata al quindici per cento.
 

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