Legge Ordinaria n. 139 del 31/03/1980 (Pubblicata nella G.U. del 21 aprile 1980 n. 109)
Recepimento della direttiva adottata dal Consiglio della Comunita' economica europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri, concernenti determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Ai sensi della presente legge si intende per: 
    1) zucchero di fabbrica, il saccarosio depurato e cristallizzato,
di qualita' sana,  leale  e  mercantile,  rispondente  alle  seguenti
caratteristiche: 
      a) polarizzazione almeno 99,5°; 
      b) contenuto di zucchero invertito al massimo 0,10 per cento in
peso; 
      c) perdita all'essiccazione al massimo 0,10 per cento in peso; 
      d) contenuto residuo di anidride solforosa al massimo 15 mg/kg; 
    2) zucchero o zucchero bianco, il saccarosio depurato e 
cristallizzato, di qualita' sana,  leale  e  mercantile,  rispondente
alle seguenti caratteristiche: 
      a) polarizzazione almeno 99,7; 
      b)contenuto di zucchero invertito al massimo 0,040 per cento in
peso; 
      c) perdita all'essiccazione al massimo 0,10 per cento in peso; 
      d) contenuto residuo di anidride solforosa al massimo 15 mg/kg;
      e) tipo di colore al massimo 12 punti determinati conformemente
      alle disposizioni di cui all'allegato, lettera a); 
    3) zucchero raffinato o zucchero bianco  raffinato,  il  prodotto
rispondente alle caratteristiche di cui al punto 2), lettere da a)  a
d)  e  il  cui  numero  di  punti  determinato   conformemente   alle
disposizioni dell'allegato non supera 8 in totale, ne': 
      4 per il tipo di colore; 
      6 per il contenuto di ceneri; 
      3 per la colorazione della soluzione; 
    4)  zucchero  liquido,  la  soluzione   acquosa   di   saccarosio
rispondente alle seguenti caratteristiche: 
      a) sostanza secca almeno 62 per cento in peso; 
      b) contenuto di zucchero invertito (quoziente del fruttosio per
il destrosio: 1,0 ± 0,2)  al  massimo  3  per  cento  in  peso  sulla
sostanza secca; 
      c) ceneri conduttimetriche al massimo 0;1  per  cento  in  peso
sulla sostanza  secca  determinate  conformemente  alle  disposizioni
dell'allegato, lettera b); 
      d) colorazione della soluzione  al  massimo  45  unita'  ICUMSA
determinate conformemente alle  disposizioni  dell'allegato,  lettera
c); 
      e) contenuto residuo di anidride solforosa al massimo 15  mg/kg
sulla sostanza secca; 
    5)  zucchero  liquido  invertito,   la   soluzione   acquosa   di
saccarosio, parzialmente invertito mediante idrolisi, nella quale  la
proporzione di zucchero invertito non e preponderante e che  risponde
alle seguenti caratteristiche: 
      a) sostanza secca, almeno 6,2 per cento in peso; 
      b) contenuto di zucchero invertito (quoziente del fruttosio per
il destrosio: 1,0 ± 0,1) piu' del 3 per cento ed al  massimo  50  per
cento in peso sulla sostanza secca; 
      c) ceneri conduttimetriche al massimo 0,4  per  cento  in  peso
sulla sostanza  secca  determinate  conformemente  alle  disposizioni
dell'allegato, lettera b); 
      d) contenuto residuo di anidride solforosa al massimo 15  mg/kg
sulla sostanza secca; 
    6)  sciroppo  di  zucchero,  invertito,  la  soluzione   acquosa,
eventualmente: cristallizzata, di saccarosio  parzialmente  invertito
mediante idrolisi, nella quale la proporzione di  zucchero  invertito
e' preponderante e che risponde alle seguenti caratteristiche: 
      a) sostanza secca almeno 62 per cento in peso;. 
      b) contenuto di zucchero invertito (quoziente del fruttosio per
il destrosio: 1,0 ± 0,1) superiore ai 50  per  cento  in  peso  sulla
sostanza secca; 
      c) ceneri conduttimetriche al massimo 0,4  per  cento  in  peso
sulla sostanza  secca  determinate  conformemente  alle  disposizioni
dell'allegato, lettera b); 
      d) contenuto residuo, di anidride solforosa al massimo 15 mg/kg
i sulla sostanza secca; 
    7)  sciroppo  di  glucosio,  la  soluzione  acquosa  depurata   e
concentrata di saccaridi alimentari, ottenuta da amido e/o da fecola,
rispondente alle seguenti caratteristiche: 
      a) sostanza secca almeno 70 per cento in peso; 
      b) equivalente in destrosio almeno 20 per cento in  peso  sulla
sostanza secca, espresso in D-glucosio; 
      c) ceneri solforiche al massimo 1,0 per  cento  in  peso  sulla
sostanza secca; 
      d) anidride solforosa totale al massimo 209 mg/kg; 
    8) sciroppo di glucosio  disidratato,  lo  sciroppo  di  glucosio
parzialmente essiccato e rispondente alle seguenti caratteristiche: 
      a) sostanza secca almeno 93 per cento in peso; 
      b) equivalente in destrosio almeno 20 per cento in  peso  sulla
sostanza secca, espresso in D-glucosio; 
      c) ceneri solforiche al massimo 1,0 per  cento  in  peso  sulla
sostanza secca; 
      d) anidride solforosa totale al massimo di 20 mg/kg; 
    9) destrosio monoidrato, il D-glucosio depurato e  cristallizzato
contenente una molecola d'acqua di  cristallizzazione  e  rispondente
alle caratteristiche seguenti: 
      a) destrosio (D-glucosio) almeno 99,5 per cento 1 n; peso sulla
sostanza secca; 
      b) sostanza secca almeno 90,0 per cento in peso; 
      c) ceneri solforiche al massimo 0,25 per cento  in  peso  sulla
sostanza secca; 
      d) anidride solforosa totale al massimo 15 mg/kg; 
    10) destrosio anidro, il D-glucosio depurato e cristallizzato non
contenente   acqua   di   cristallizzazione   e   rispondente    alle
caratteristiche seguenti: 
      a) destrosio (D-glucosio) almeno 99,5 per cento in  peso  sulla
sostanza secca; 
      b) sostanza secca almeno 98" per cento in peso; 
      c) ceneri solforiche al massimo 0,25 per cento  in  peso  sulla
sostanza secca; 
      d) anidride solforosa totale al massimo 15 mg/kg. 
  Chiunque produce o  pone  in  commercio  i  prodotti  indicati  dal
presente articolo con caratteristiche  di  composizione  difformi  da
quelle  previste  dal  presente  articolo,  punito  con  la  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione a lire  6
milioni. 
 

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