Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 146 del 24/04/1980 (Pubblicata nella G.U. del 28 aprile 1980 n. 115)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980).
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980).
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Al primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nel testo sostituito dall'articolo 5 della legge 13 aprile 1977 n. 114, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) gli interessi passivi pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nonche' gli interessi passivi ed oneri accessori pagati ai medesimi soggetti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili per i quali la deduzione e' ammessa per un importo complessivamente non superiore a quattro milioni di lire, salvo quanto stabilito dal quarto comma dell'articolo 58;". L'importo di lire due milioni indicato nel primo comma, lettera i), del citato articolo 10, e' elevato a lire due milioni e cinquecentomila. Le disposizioni dei commi precedenti hanno effetto relativamente agli oneri sostenuti dal 1 gennaio 1980.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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