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Legge Ordinaria n. 18 del 11/02/1980 (Pubblicata nella G.U. del 14 febbraio 1980 n. 44)
Indennita' di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Ai mutilati ed invalidi civili  totalmente  inabili  per  affezioni
fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30  marzo
1971, n. 118, nei cui confronti le  apposite  commissioni  sanitarie,
previste dall'articolo 7  e  seguenti  della  legge  citata,  abbiano
accertato che si trovano nella  impossibilita'  di  deambulare  senza
l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo  in  grado  di
compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza
continua,  e   concessa   un'indennita'   di   accompagnamento,   non
reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico  dello
Stato, dell'importo di lire 120.000 mensili a partire dal  1  gennaio
1980, elevate a lire 180.000 mensili dal 1  gennaio  1981  e  a  lire
232.000 mensili con decorrenza 1° gennaio 1982. Dal 1°  gennaio  1983
l'indennita' di accompagnamento sara' equiparata a quella goduta  dai
grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella E, lettera a-bis, n. 
1, del decreto del Presidente, della Repubblica 23 dicembre 1978,  n.
915. 
  La medesima indennita' e concessa agli invalidi  civili  minori  di
diciotto anni che si trovano nelle condizioni sopra indicate. 
  Sono esclusi dalle  indennita'  di  cui  ai  precedenti  commi  gli
invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto. 
 

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