Legge Ordinaria n. 2 del 12/01/1980 (Pubblicata nella G.U. del 12 gennaio 1980 n. 11)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 1979, n. 571, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, concernente l'istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  decreto-legge  12  novembre  1979, n. 571, recante modifiche al
decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e
successive   modificazioni,  concernente  l'istituzione  dell'imposta
comunale  sull'incremento  di valore degli immobili, e' convertito in
legge con le seguenti modificazioni:
    L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
    "Art.  2.  -  L'articolo  15  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  26  ottobre  1972, n. 643, e successive modificazioni, e'
sostituito dal seguente:
    "Art.  15.  -  L'imposta  si  applica per scaglioni di incremento
imponibile  determinati  con  riferimento al valore iniziale del bene
moltiplicato  per  il  numero degli anni intercorrenti tra la data di
acquisto  o  di  riferimento  di  cui  all'articolo  6  e  quella  di
alienazione  o  trasmissione,  ovvero  di  compimento del decennio, e
maggiorato  delle  spese di acquisto, incrementative e di costruzione
moltiplicate  per  il  numero degli anni intercorrenti fra la data in
cui  le  spese  sono  state  sostenute  e  quella  di  alienazione  o
trasmissione  del bene ovvero di compimento del decennio. La frazione
di anno superiore al semestre si considera come un anno intero.
    L'imposta  si  applica  con  le aliquote stabilite dai comuni nei
limiti seguenti:
      a) sulla parte di incremento fino al 20 per cento del valore di
riferimento di cui al primo comma, dal 3 al 5 per cento;
      b)  sulla  parte oltre il 20 fino al 50 per cento del valore di
riferimento di cui al primo comma, dal 5 al 10 per cento;
      c)  sulla parte oltre il 50 fino al 100 per cento del valore di
riferimento di cui al primo comma, dal 10 al 15 per cento;
      d) sulla parte oltre il 100 fino al 150 per cento del valore di
riferimento di cui al primo comma, dal 15 al 20 per cento;
      e) sulla parte oltre il 150 fino al 200 per cento del valore di
riferimento di cui al primo comma, dal 20 al 25 per cento;
      f) sulla parte oltre il 200 per cento del valore di riferimento
di cui al primo comma, dal 25 al 30 per cento"".
      Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:
    "Art.  2-bis.  -  Le misure delle aliquote stabilite per gli anni
1979  e  1980  ai  sensi  dell'articolo 16 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni,
si   intendono  riferite  agli  scaglioni  di  incremento  imponibile
previsti   dall'articolo   15  dello  stesso  decreto,  come  risulta
sostituito dal precedente articolo 2.
    I  comuni  nei  quali  sono  stabilite  per  l'anno 1980 aliquote
inferiori  a  quelle massime possono modificare le misure applicabili
nel  secondo  semestre  di  tale  anno con deliberazione adottata dal
consiglio,  ai  sensi  dell'articolo  16  del  decreto  indicato  nel
precedente  comma, entro il 28 febbraio 1980 ed inviata all'organo di
controllo  non  oltre  il 10 marzo dello stesso anno. Copia autentica
della  deliberazione  divenuta  esecutiva deve essere fatta pervenire
non  oltre  il 30 aprile 1980 al Ministero delle finanze che entro il
successivo 31 maggio deve pubblicare l'elenco delle nuove aliquote".
    "Art.  2-ter.  - All'articolo 22 del decreto del Presidente della
Repubblica  26  ottobre 1972, n. 643, dopo il terzo comma e' aggiunto
il seguente:
    "L'ufficio  del registro comunica al comune gli accertamenti e le
decisioni dei vari gradi del contenzioso"".
    L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
    "Art 3. - Le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano anche
ai  rapporti  sorti prima dell'entrata in vigore del presente decreto
ed  a  tale data non ancora definiti per i quali tuttavia l'ammontare
dell'imposta   dovuta   non   puo'   in  ogni  caso  superare  quello
determinabile  con i criteri contenuti nelle norme precedentemente in
vigore.
    Nella  definizione  dei rapporti di cui al precedente comma si ha
riguardo,  per  l'applicabilita'  delle disposizioni dell'articolo 24
del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643,
e   successive   modificazioni,   all'incremento   risultante   dalla
dichiarazione  al lordo delle detrazioni di cui all'articolo 14 dello
stesso decreto".
 

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