Legge Ordinaria n. 22 del 11/02/1980 (Pubblicata nella G.U. del 15 febbraio 1980 n. 45)
Modifiche alla legge 9 gennaio 1956, n. 25, concernente il riordinamento dell'Ordine militare d'Italia.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  L'articolo 3 della legge 9 gennaio 1956, n. 25, e' modificato  come
segue: 
  "Capo  dell'Ordine  militare  d'Italia  e'  il   Presidente   della
Repubblica. 
  Cancelliere  e  Tesoriere  dell'Ordine  militare  d'Italia  e'   il
Ministro della difesa. 
  L'Ordine ha un consiglio composto da  un  presidente  e  da  cinque
membri. Il presidente e i membri  del  consiglio  sono  nominati  tra
ufficiali decorati dell'Ordine, con una uguale  rappresentanza  delle
tre Forze armate. 
  E'  segretario   dell'Ordine   militare   d'Italia   un   ufficiale
dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica, appartenente  ad  una
delle classi dell'Ordine". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 11 febbraio 1980 
 
                               PERTINI 
 
                                                      COSSIGA - SARTI 
 
Visto, il Guardasigilli: MORLINO 
 

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