Legge Ordinaria n. 239 del 03/06/1980 (Pubblicata nella G.U. del 14 giugno 1980 n. 162)
Provvedimenti urgenti per l'Amministrazione della giustizia, relativi alle vacanze nella carriera di concetto.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Salvi i casi di riammissione in servizio previsti dall'articolo 132
del  decreto  del  Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
alla  copertura  dei  posti  vacanti  fino  al 31 dicembre 1980 nella
carriera  di concetto del Ministero di grazia e giustizia si provvede
mediante  assunzione  degli  idonei dei concorsi distrettuali indetti
con  decreto  ministeriale 16 novembre 1973 Le assunzioni hanno luogo
seguendo l'ordine di una graduatoria unica nazionale degli idonei che
abbiano fatto domanda entro venti giorni dall'entrata in vigore della
presente  legge.  Per la formazione della graduatoria unica nazionale
si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo 6 del decreto-legge 14
aprile 1978, n. 111, convertito in legge 10 giugno 1978, n. 271.
  Gli   interessati,  che  possono  eventualmente  indicare  le  loro
preferenze,  devono  dichiarare  nella  domanda  di essere disposti a
raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede.
  Gli idonei devono assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio
di  destinazione  entro  il  termine  di  venti  giorni dalla data di
ricezione  di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata
con avviso di ricevimento.
  I  nominati  avranno  l'obbligo  di prestare effettivo servizio per
cinque  anni  nel distretto ove e' sito l'ufficio di destinazione, ai
sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1970, n. 1077.
  Per tutto quanto non previsto dai precedenti commi, si applicano le
disposizioni  del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito in
legge 10 giugno 1978, n. 271, in quanto compatibili.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 3 giugno 1980

                               PERTINI

                                                    COSSIGA - MORLINO

Visto, il Guardasigilli: MORLINO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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