Legge Ordinaria n. 240 del 03/06/1980 (Pubblicata nella G.U. del 14 giugno 1980 n. 162)
Adeguamento della indennita' di trasferta per ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari, corresponsione di una indennita' forfettizzata per la notificazione in materia penale e maggiorazione del fondo spese di ufficio.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  133 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli
aiutanti  ufficiali  giudiziari, approvato con decreto del Presidente
della   Repubblica   15   dicembre   1959,   n.  1229,  e  successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  133.  -  Per  gli  atti  compiuti  fuori  dell'edificio  ove
l'ufficio  giudiziario ha sede e' dovuta all'ufficiale giudiziario, a
rimborso  di  ogni  spesa, l'indennita' di trasferta. Tale indennita'
spetta  per  il  viaggio  di  andata  e ritorno ed e' stabilita nella
misura  di  lire  sessantacinque per ogni chilometro e, in ogni caso,
non inferiore a lire cinquecento.
  L'indennita'  non  e'  dovuta  per  la  notificazione  a  mezzo del
servizio postale.
  Per  il  protesto di cambiali e di titoli alle stesse equiparati si
applicano  le norme di cui all'articolo 8 della legge 12 giugno 1973,
n.  349,  e  per  le  trasferte  in  materia  penale  le norme di cui
all'articolo 142".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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