Legge Ordinaria n. 25 del 15/02/1980 (Pubblicata nella G.U. del 16 febbraio 1980 n. 46)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, concernente dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Il decreto-legge 15 dicembre 1979, n.  629,  concernente  dilazione
dell'esecuzione  dei  provvedimenti  di  rilascio  per  gli  immobili
adibiti ad uso di abitazione e provvedimenti urgenti per  l'edilizia,
e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: 
    L'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 
    "L'esecuzione  dei  provvedimenti  di  rilascio  degli   immobili
adibiti ad uso di abitazione e sospesa fino al 30 giugno 1980. 
    Dopo tale data l'esecuzione dei provvedimenti di  rilascio  degli
immobili adibiti ad  uso  di  abitazione,  adottati  ai  sensi  della
normativa precedente all'entrata in  vigore  della  legge  27  luglio
1978, n. 392, divenuti esecutivi dal  1  luglio  1975  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto  e
non ancora eseguiti, e fissato nei seguenti termini: 
      per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1 luglio 1975 al  30
giugno 1976, entro il 31 ottobre 1980; 
      per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1 luglio 1976 al  30
giugno 1977, entro il 30 aprile 1981; 
      per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1 luglio  1977  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, entro il 31 ottobre 1981". 
  L'articolo 2 e' soppresso. 
  All'articolo  3,  al  primo  comma,  l'alinea  e'  sostituito   dal
seguente: 
  "Le disposizioni di cui al secondo comma del precedente articolo  1
non si applicano:". 
  All'articolo 4, 
  al primo comma, le parole "che informano i sindaci" sono sostituite
dalle seguenti: "su proposta dei sindaci"; 
  al secondo comma, le parole "entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto al prefetto"  sono  sostituite
dalle seguenti: "entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore
della legge di conversione del presente decreto al sindaco". 
  All'articolo 5, il primo comma e sostituito dal seguente: 
  "Il pretore, su istanza del conduttore o  del  locatore  notificata
alla controparte e presentata  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
previa audizione  delle  parti  se  ritenuta  necessaria,  fissa  con
decreto la  data  di  esecuzione  ai  sensi  del  secondo  comma  del
precedente articolo 1"; 
  dopo il terzo comma, e aggiunto il seguente: 
  "Nei comuni con popolazione superiore a 350.000 abitanti, secondo i
dati pubblicati dall'ISTAT per l'anno 1978, e  nei  comuni  con  essi
confinanti, la data di  esecuzione  dei  provvedimenti  di  rilascio,
fondati sulle cause indicate  nel  primo  comma  dell'articolo  3,  e
fissata, su richiesta del locatore, con decreto del pretore, il quale
deve distribuire le esecuzioni tra il 1 luglio  ed  il  30  settembre
1980, tenendo conto della data originariamente stabilita e del numero
delle richieste. Se la richiesta e' presentata dopo il  30  settembre
1980, la data e fissata dopo il ventesimo e non oltre il quarantesimo
giorno successivo alla richiesta stessa". 
  All'articolo 7, 
  il primo comma e sostituito dal seguente: 
  "Ai comuni con popolazione superiore a 350.000 abitanti, secondo  i
dati  pubblicati  dall'ISTAT  per  l'anno  1978  e'  attribuita   per
l'acquisto, anche nel territorio di comuni vicini, di alloggi  liberi
gia costruiti o in corso di costruzione,  da  ultimare  entro  il  30
settembre 1980, la somma complessiva di lire 400  miliardi,  in  essa
compresa gli importi gia' distribuiti ai sensi  dell'articolo  8  del
decreto-legge 17 ottobre 1979, n. 505, da ripartirsi con decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, si proposta del  Ministro  dei
lavori pubblici, sentito il Comitato per l'edilizia residenziale"; 
  al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: 
  "con il limite massimo di 120 metri quadrati per  uniti  abitativa,
ovvero  puo'  provvedere  mediante  acquisizioni  e  risanamento   di
immobili  degradati,  qualora  i  lavori  necessari  possano   essere
ultimati entro il 31 dicembre 1980"; 
  il sesto comma e sostituito dai seguenti: 
  "Il prezzo di cui  al  precedente  comma  in  ogni  caso  non  puo'
superare il valore locativo dell'alloggio, calcolato  con  i  criteri
previsti dall'articolo  12  della  legge  27  luglio  1978,  n.  392,
maggiorato del 20 per cento. 
  I comuni, entro il termine di  validita'  dell'offerta  di  cui  al
quinto comma, provvedono con deliberazione del consiglio comunale, su
motivata relazione dei propri  organi  tecnici,  che  fa  stato,  per
quanto riguarda la congruita', anche in sede di controllo. 
  Se l'acquisto di alloggi  non  esaurisce  la  somma  attribuita  ai
comuni,  gli  stessi  possono  destinare  i  fondi  disponibili  alla
costruzione di nuovi alloggi o al risanamento di alloggi degradati"; 
  il settimo comma e sostituito dal seguente: 
  "L'assegnazione degli  alloggi  acquisiti  ai  sensi  del  presente
articolo  e  effettuata  in  locazione  con   contratto   interamente
disciplinato dalla legge  27  luglio  1978,  n.  392,  a  favore  dei
soggetti nei cui confronti sia stato emesso  provvedimento  esecutivo
di rilascio di immobili locati ad  uso  di  abitazione,  nonche',  in
subordine, dei soggetti occupanti alloggi di servizio  di  proprieta'
dell'amministrazione o di  aziende  autonome  dello  Stato,  nei  cui
confronti sia stato emesso provvedimento amministrativo di  rilascio,
sempre che: 
    1) il provvedimento di rilascio non sia  stato  ancora  eseguito,
ovvero sia stato  eseguito  dopo  il  1  gennaio  1979,  qualora  gli
interessati si trovino ancora in ricoveri provvisori a carico di enti
pubblici; 
    2) gli interessati non dispongano, nel comune o in comuni vicini,
di altro alloggio idoneo alle proprie esigenze familiari; 
    3) gli interessati abbiano fruito per l'anno 1978 di  un  reddito
familiare complessivo non superiore a lire 8 milioni,  calcolato  con
le modalita' di cui all'articolo 21 della legge  5  agosto  1979,  n.
457; 
    4) gli interessati non abbiano gia' ottenuto l'assegnazione di un
alloggio di edilizia residenziale pubblica"; 
  all'ottavo  comma,  le  parole  "entrata  in  vigore  del  presente
decreto" sono sostituite dalle seguenti:  "entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto". 
  All'articolo 8, 
  il terzo comma e sostituito dal seguente: 
  "I  mutui  stessi  sono  destinati  a  finanziare,  anche  mediante
l'acquisizione e il risanamento di immobili degradati, la costruzione
di alloggi economici da cedere in locazione da parte dei  comuni,  ai
sensi della legge 27 luglio  1978,  n.  392,  nonche'  l'acquisizione
delle aree e le relative opere di urbanizzazione"; 
  il nono comma e sostituito dai seguenti: 
  "Se l'area occorrente per la realizzazione degli  alloggi  e  delle
relative opere di urbanizzazione  non  e  stata  gia'  acquisita  dal
comune,  ovvero,  pur  essendo  nella  sua  disponibilita',  ha   una
destinazione urbanistica diversa da quella edificatoria,  ovvero  non
e' inclusa nei piani di zona di cui alla legge  18  aprile  1962,  n.
167, alla delibera comunale, con la quale viene adottato il programma
costruttivo e che equivale,  comunque,  a  variante  degli  strumenti
urbanistici, si applica l'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 
865, e successive modificazioni. 
  Con deliberazione del CIPE,  sentito  il  Comitato  per  l'edilizia
residenziale,  sono  stabiliti  i  comuni  nei  quali   deve   essere
realizzato il programma, le ulteriori condizioni  per  la  erogazione
dei mutui, le modalita' di affidamento dei lavori, i criteri  per  la
individuazione dei  beneficiari,  anche  in  deroga  alle  norme  del
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  1972,  n.  1035,
nonche' la tipologia delle costruzioni. 
  Nell'individuazione dei beneficiari  una  quota  non  superiore  al
trenta per cento puo'  essere  riservata  ai  soggetti  per  i  quali
ricorrono le condizioni previste dallo articolo  2  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035,  e  successive
modificazioni e integrazioni, nei cui confronti si applica il  canone
di locazione ai sensi dell'articolo 22 della legge 8 agosto 1977,  n.
513". 
  All'articolo 9, 
  al primo comma, dopo le parole "per l'acquisto", sono  aggiunte  le
seguenti: "o la costruzione"; 
  al secondo comma, le parole: "si trova  l'alloggio  da  acquistare"
sono sostituite dalle seguenti: "ha luogo la costruzione o  si  trova
l'alloggio da acquistare"; 
  al  terzo  comma,  le  parole:  "ovvero  di  altra  abitazione  non
occupata, gia'  costruita  o  da  costruire"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "ovvero  per  l'acquisto  o  la   costruzione   di   altra
abitazione, non occupata"; 
  dopo il terzo comma, e' aggiunto il seguente: 
  "La cessione o la locazione dell'alloggio entro  dieci  anni  dalla
data  dell'acquisto  o  della  costruzione  dello  alloggio  medesimo
comporta la decadenza dal  beneficio  del  contributo  statale  sugli
interessi"; 
  il quinto comma e' sostituito dal seguente: 
  "I  mutui  non  possono  essere  utilizzati  per  l'acquisto  o  la
costruzione di abitazioni che abbiano caratteristiche di lusso ovvero
siano accatastate nelle categorie A1, A8 e A9"; 
  al sesto comma, dopo le parole "da acquistare",  sono  aggiunte  le
seguenti: "o da costruire"; 
  all'ottavo comma, dopo le parole "del  prezzo  di  acquisto",  sono
aggiunte le seguenti: "o di costruzione"; 
  l'undicesimo comma e' sostituito dal seguente: 
  "Alle  regioni   competono   l'accertamento   dei   requisiti   dei
beneficiari, la concessione dei contributi e la verifica del rispetto
delle priorita' indicate dal Comitato per la edilizia residenziale"; 
  al  dodicesimo  comma,  le  parole:  "dall'entrata  in  vigore  del
presente decreto" sono sostituite dalle  seguenti:  "dall'entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto". 
  All'articolo 10, 
  al primo comma, sono soppresse le parole: "in modo da consentire la
copertura della spesa sostenuta"; 
  il secondo comma e' sostituito dai seguenti: 
  "I mutui integrativi di cui al comma precedente usufruiscono  della
garanzia dello Stato, al pari del mutuo agevolato, alle condizioni  e
nei modi previsti dall'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 457,
con decorrenza dalla data di  notifica  del  contratto  di  mutuo  al
Ministero del tesoro. 
  Il limite dell'importo  dei  mutui  di  credito  fondiario  di  cui
all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio
1976, n. 7,  e'  elevato  al  75  per  cento  del  valore  cauzionale
dell'immobile, quando il mutuo  sia  finalizzato  all'acquisto  della
prima abitazione nel comune di residenza". 
  L'articolo 13 e sostituito dal seguente: 
  "La revisione della misura dei tassi e dell'ammontare  massimo  dei
mutui, prevista dall'articolo 3, lettera o),  della  legge  5  agosto
1978, n. 457, nonche' la revisione dei limiti di reddito di cui  agli
articoli 20 e 22 della stessa legge possono anche avere  periodicita'
annuale. 
  In sede di prima applicazione  del  presente  decreto,  l'ammontare
massimo del mutuo agevolato e fissato per  le  nuove  costruzioni  in
lire 30 milioni e,  per  gli  interventi  di  recupero,  in  lire  20
milioni; i limiti di reddito di cui all'articolo  20  della  legge  5
agosto  1978,   n.   457,   e   relativi   tassi   d'interesse   sono
rispettivamente determinati in: 
    a) lire 7,2 milioni con mutui al tasso: 
      1) del 3 per cento per gli enti pubblici  e  le  cooperative  a
proprieta' indivisa; 
      2) del 4,5 per cento per la proprieta' individuale; 
    b) lire 9,6 milioni con mutui al tasso del 6,5 per cento; 
    c) lire 12 milioni con mutui al tasso del 9 per cento". 
  Dopo l'articolo 13 sono aggiunti i seguenti: 
  "Art. 13-bis. - Nell'articolo 22 della legge 5 agosto 1978, n. 457,
le parole: "e' fissato in L. 4.500.000° sono sostituite dalle parole: 
"e' fissato in L. 5.500.000". 
  Art. 13-ter. - Le regioni che non abbiano provveduto all'emanazione
della normativa di cui all'articolo 25 della legge 5 agosto 1978,  n.
457, debbono comunque attenersi, per  l'individuazione  dei  soggetti
incaricati della realizzazione dei programmi di  edilizia  agevolata,
ai criteri in detto articolo indicati. 
  Art. 13-quater. - Nel quarto e nel quinto comma dello  articolo  41
della legge 5 agosto 1978, n. 457, le parole: 
    "entro  dieci  mesi"  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "entro
quattordici mesi"". 
  L'articolo 14 e' sostituito dal seguente: 
  "I contributi corrisposti agli enti mutuanti ai sensi dell'articolo
16, secondo comma,  della  legge  27  maggio  1975,  n.  166,  e  non
utilizzati  nel  periodo  di  preammortamento  dei  mutui  ai   sensi
dell'articolo 2, primo comma, della legge  8  agosto  1977,  n.  513,
qualora  non   conguagliati   in   favore   dei   beneficiari,   sono
temporaneamente depositati presso la  sezione  autonoma  della  Cassa
depositi  e  prestiti,  che  provvede  a  riaccreditarli  agli   enti
predetti, secondo modalita' da stabilire con decreto del Ministro dei
lavori pubblici, a partire dalla prima semestralita' di  ammortamento
successiva all'ultima rata di contributo statale". 
  L'articolo 15 e' sostituito dal seguente: 
  "Le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, e all'articolo 15 della legge
5 agosto 1978, n. 457, per quanto riguarda l'iscrizione e gli effetti
dell'ipoteca a garanzia di mutui fondiari ed  edilizi,  si  applicano
anche al sistema dei libri fondiari regolati  dal  regio  decreto  28
marzo 1929, n. 499. 
  Su presentazione dell'atto di  quietanza  di  cui  all'articolo  3,
terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica  21  gennaio
1976,  n.  7,  viene  eseguita  nel  libro  fondiario   l'annotazione
dell'avvenuto  pagamento  della  somma   mutuata   e   dell'eventuale
variazione  nella  misura  dell'interesse  convenuto   in   relazione
all'andamento  del  mercato  finanziario,  con   l'effetto   di   far
collocare, nello stesso grado dell'ipoteca gia iscritta,  l'interesse
nella misura risultante dall'annotazione. 
  Per i mutui di cui all'articolo 15 della legge 5  agosto  1978,  n.
457, il  credito  dell'istituto  mutuante  e  garantito  dall'ipoteca
iscritta nel libro fondiario fino a concorrenza  dell'intero  importo
effettivamente  dovute  per  capitale,  anche  se   rivalutato,   per
interessi, spese ed accessori,  purche'  nella  relativa  iscrizione,
senza altre successive formalita',  venga  indicato  che  l'ammontare
della somma iscritta si intende aumentato di diritto a  copertura  di
quanto previsto dal contratto di mutuo. 
  Relativamente ai mutui previsti da leggi regionali  e  provinciali,
indicizzati  con  rate   costanti,   o   variabili,   la   iscrizione
dell'ipoteca nel libro fondiario garantisce il credito  dell'istituto
mutuante fino a concorrenza dell'importo  effettivamente  dovuto  per
capitale, interessi ed altri oneri comunque soggetti  a  clausola  di
indicizzazione o di rivalutazione, purche' nella relativa  iscrizione
venga indicato  che  l'ammontare  della  somma  iscritta  si  intende
aumentata di diritto a copertura di quanto previsto dal contratto  di
mutuo". 
  Dopo l'articolo 15 e aggiunto il seguente: 
  "Art. 15-bis. - Il secondo comma dell'articolo  24  della  legge  5
agosto 1978, n. 457, e sostituito dal seguente: 
    "Per gli acquirenti e per gli assegnatari che superano  i  limiti
di reddito stabiliti da leggi precedenti, si applicano  le  modalita'
di  determinazione  del  reddito  previste   dall'articolo   21   con
l'applicazione, nel caso  in  cui  rientrino  entro  i  nuovi  limiti
massimi previsti, del tasso del 9 per cento non soggetto a  revisione
biennale. Il nuovo tasso e applicabile dalla  prima  rata  semestrale
con scadenza immediatamente successiva  all'accollo  della  quota  di
mutuo individuale da parte dell'acquirente o assegnatario"". 
  All'articolo  22,  al  secondo  comma,  le  parole:  "Su  richiesta
dell'assegnatario, corredata da apposita dichiarazione,  dalla  quale
risulti il reddito" sono sostituite  dalle  seguenti:  "Su  richiesta
dell'assegnatario, al quale sia stato applicato il  regime  dell'equo
canone,  ai  sensi  del  comma  precedente,  corredata  da   apposita
dichiarazione dalla quale risulti una riduzione del reddito". 
  All'articolo 25, 
  il primo comma e sostituito dal seguente: 
  "Per la concessione dei contributi di  cui  alle  legge  21  aprile
1962, n. 195, 4 novembre 1963, n. 1460, 29  marzo  1965,  n.  218,  1
novembre 1965, n. 1179, 28 marzo 1968 n. 422, 1 giugno 1971, n.  291,
22 ottobre 1971, n. 865, 25 febbraio 1972,  n.  13,  alle  iniziative
che, alla data del 31 dicembre 1977, siano state oggetto  di  formale
promessa di finanziamento ovvero siano state ammesse  all'istruttoria
dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge
6 settembre 1965, n. 1022, convertito in  legge,  con  modificazioni,
dalla legge 1 novembre  1965,  n.  1179,  e  successive  modifiche  e
integrazioni, e per  le  quali  non  sia  intervenuto,  entro  il  31
dicembre 1978, l'impegno dei fondi conservati in  bilancio  ai  sensi
dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n.  513,  sono  stanziati,
sullo stato di  previsione  della  spesa  del  Ministero  dei  lavori
pubblici, sul capitolo 8226  un  limite  di  impegno  di  lire  1.500
milioni  e  di  lire  2.000  milioni  rispettivamente  per  gli  anni
finanziari 1980 e 1981, sul capitolo 8236 un  limite  di  impegno  di
lire 2.500 milioni e di lire 3.500 milioni  rispettivamente  per  gli
anni finanziari 1980 e 1981, sul capitolo 8237 un limite  di  impegno
di lire 5.000 milioni e di lire 5.500 milioni rispettivamente per gli
anni finanziari 1980 e 1981 e sul capitolo 8247 un limite di  impegno
di lire 5.000 milioni per  ciascuno  degli  anni  finanziari  1980  e
1981"; 
  al secondo comma, le parole: "il termine del 30 aprile 1982", "alla
data del 30 aprile 1982" e "31 dicembre 1982" sono,  rispettivamente,
sostituite dalle seguenti:  "il  termine  del  1  gennaio  1981",  "1
gennaio 1981" e "30 giugno 1981". 
  All'articolo 26, al quarto comma, sono soppresse le parole:  "terzo
comma del". 
  Dopo l'articolo 26 e aggiunto il seguente: 
  "Art. 26-bis. - Nell'articolo 47 della legge 5 agosto 1978, n. 457,
sono soppresse le parole: "per la durata di due anni dall'entrata  in
vigore della presente legge"". 
  All'articolo 27,  al  secondo  comma,  sono  soppresse  le  parole:
"all'uopo  utilizzando  una  quota  dell'accantonamento:  costruzione
alloggi di servizio per le forze dell'ordine". 
  L'articolo 28 e' soppresso. 
 

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