Legge Ordinaria n. 31 del 29/02/1980 (Pubblicata nella G.U. del 29 febbraio 1980 n. 59)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, recante misure urgenti in materia tributaria.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  convertito  in legge il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660,
recante  misure  urgenti  in  materia  tributaria,  con  le  seguenti
modificazioni:

  All'articolo 1, l'ultimo comma e' soppresso.
  Dopo l'articolo 1, e' aggiunto il seguente:
    Art.  1-bis. - Alla tabella A annessa al decreto-legge 23 ottobre
1964,  n. 989, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18
dicembre  1964,  n.  1350,  alla  lettera  G)  "Prodotti petroliferi,
carburanti  e lubrificanti diversi da quelli bianchi", dopo il numero
4 e' aggiunto il seguente:
    "5) destinati al funzionamento degli aeromobili allorche' adibiti
a  lavori  agricoli,  nell'interesse  di  imprese  agricole singole o
comunque  associate,  nei  quantitativi  e con le modalita' stabiliti
dall'Amministrazione finanziaria".
  L'articolo 2 e' soppresso.
  L'articolo 4 e' soppresso.
  L'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
  "Il  termine  del  31  dicembre,  1979  previsto  dal secondo comma
dell'articolo   2   del  decreto-legge  23  dicembre  1978,  n.  816,
convertito in legge, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979,
n.  53, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1980, relativamente
all'applicazione delle agevolazioni in materia di imposte di registro
e ipotecarie.
  Sono soggette all'aliquota IVA del 3 per cento:
    1)  le  cessioni  di  fabbricati  o porzioni di fabbricati di cui
all'articolo  13  della  legge  2  luglio  1949, n. 408, e successive
modificazioni,  effettuate  dalle  imprese  costruttrici  nel settore
dell'edilizia residenziale pubblica nonche' le prestazioni di servizi
rese  in dipendenza di contratti di appalto relativi alla costruzione
dei fabbricati stessi;
    2)  le  prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto
relativi  alla  costruzione  di  opere  di  urbanizzazione primaria e
secondaria  di  cui  all'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n.
847,  integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865,
nonche'  quelle  relative agli impianti di produzione ed alle reti di
distribuzione calore-energia;
    3)  le cessioni di beni, escluse le materie prime e semilavorate,
forniti  per  la costruzione anche in economia dei fabbricati e delle
opere di cui ai numeri 1 e 2;
    4)  le  cessioni delle opere di cui al numero 2, effettuate dalle
imprese costruttrici.
  Le disposizioni del comma precedente, limitatamente alle operazioni
indicate al numero 1, hanno effetto dal 1 gennaio 1980".
  All'articolo  14, nel primo comma, le parole: 18 dicembre 1979 sono
sostituite  dalle  seguenti:  21 dicembre 1979; nel secondo comma, le
parole:  tra  il  1  novembre ed il 15 dicembre 1979 sono considerati
tempestivi  se  effettuati  entro il 18 dicembre 1979 sono sostituite
dalle  seguenti:  tra  il  1  ottobre  ed  il  15  dicembre 1979 sono
considerati tempestivi se effettuati entro il 21 dicembre 1979.
  L'articolo 15 e' soppresso.
  All'articolo  16,  nel primo comma, le parole: litri dieci e: litri
cinquanta  sono  sostituite,  rispettivamente,  dalle seguenti: litri
trenta e: litri centocinquanta.
 

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