Legge Ordinaria n. 318 del 04/07/1980 (Pubblicata nella G.U. del 15 luglio 1980 n. 192)
Organici dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  organici  dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma
dei carabinieri sono stabiliti come segue:

    sottufficiali del ruolo speciale per mansioni d'ufficio . . . 600
    marescialli d'alloggio maggiori e aiutanti di battaglia . . 3.500
    marescialli d'alloggio capi . . . . . . . . . . . . . . . . 3.900
    marescialli d'alloggio ordinari . . . . . . . . . . . . . . 3.900
    brigadieri e vicebrigadieri. . . . . . . . . . . . . . . . 10.100
    appuntati, carabinieri scelti, carabinieri e
    allievi carabinieri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.000

    Totale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84.000

  Nell'organico  dei  marescialli  d'alloggio  maggiori e aiutanti di
battaglia  sono  compresi 300 marescialli maggiori nominati a cariche
speciali previste dall'articolo 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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