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Legge Ordinaria n. 34 del 16/02/1980 (Pubblicata nella G.U. del 1 marzo 1980 n. 60)
Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 294, concernente la riduzione dei premi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per gli artigiani senza dipendenti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  commi  secondo  e terzo dell'articolo unico della legge 18 marzo
1968, n. 294, sono soppressi.
  La  somma complessivamente riscossa in meno dall'Istituto nazionale
per  l'assicurazione  contro  gli infortuni sul lavoro in conseguenza
della  concessione  della  riduzione  del  30  per  cento  dei  premi
dell'assicurazione  obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie  professionali  per  gli  artigiani senza dipendenti, di cui
alla  legge  predetta, e' posta a carico della gestione ordinaria per
l'assicurazione nell'industria dello stesso Istituto.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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