Legge Ordinaria n. 390 del 29/07/1980 (Pubblicata nella G.U. del 2 agosto 1980 n. 211)
Provvedimenti per i circhi equestri e lo spettacolo viaggiante.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  decorrere  dall'esercizio  finanziario  1979,  il  fondo  di cui
all'articolo  19,  primo  comma,  della  legge 18 marzo 1968, n. 337,
destinato  alla concessione di contributi straordinari agli esercenti
dei  circhi  equestri  e  dello  spettacolo viaggiante, aumentato con
legge  26  luglio 1975, n. 375, e' ulteriormente elevato a lire 1.500
milioni.
  Il  fondo  e'  destinato  per un terzo ai circhi equestri e per due
terzi agli spettacoli viaggianti.
  Sul  fondo  di  cui  ai  precedenti  commi  sono  altresi' concessi
contributi  in  conto  capitale  per  l'acquisto  di  nuovi impianti,
macchinari, attrezzature e beni strumentali.
  Sulla  quota del fondo destinata ai circhi equestri potranno essere
concessi  contributi  per  la  effettuazione  di  spettacoli circensi
qualificati sul piano artistico ed organizzativo.
  Restano  ferme  le  disposizioni  di  cui all'articolo 19, secondo,
terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1968, n. 337.
  I  contributi  straordinari  assegnati  ai  sensi dell'articolo 19,
primo  comma,  della  legge  18  marzo  1968,  n. 337, e ai sensi del
precedente  comma terzo, sono liquidati previa presentazione da parte
dei  beneficiari  di  documentazione  di spesa il cui importo non sia
inferiore a quello dei contributi concessi.
 

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