Legge Ordinaria n. 441 del 08/08/1980 (Pubblicata nella G.U. del 19 agosto 1980 n. 226)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio 1980, n. 285, concernente la disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unita' sanitarie locali.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  Il decreto-legge 1 luglio 1980, n. 285, concernente  la  disciplina
transitoria delle  funzioni  di  assistenza  sanitaria  delle  unita'
sanitarie  locali  e'   convertito   in   legge   con   le   seguenti
modificazioni: 
    All'articolo 1: 
      dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: 
      "Ai commi sesto e settimo dell'articolo 5 del decreto-legge  30
dicembre 1979, n. 663, cosi' come sostituiti  nell'articolo  1  della
legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione del  predetto  decreto,
le  parole:  "Fino  alla  emanazione  della"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "Fino al 31 dicembre 1980 e salvo quanto previsto dalla""; 
    All'articolo 2: 
      nel primo comma, le parole:  "e,  comunque,  non  oltre  il  31
dicembre 1980", sono sostituite  dalle  seguenti:  "che  deve  essere
predisposto non oltre il 31 dicembre 1980"; 
      nel secondo comma, le parole: "dalle regioni", sono  sostituite
dalle seguenti: "dalle unita' sanitarie locali di cui  al  precedente
comma"; 
      dopo il secondo sono aggiunti i seguenti commi: 
      "Nelle  regioni,  presso  le  quali,  con  l'approvazione   dei
provvedimenti di cui all'articolo 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 
833, e' cessato l'esercizio delle funzioni dei commissari liquidatori
di cui al primo comma del precedente articolo 1, alle spese  relative
ai beni di cui al primo comma del presente articolo, comprese  quelle
di manutenzione, provvedono direttamente le unita' sanitarie locali. 
      I  comuni  competenti  per  territorio  possono  richiedere  di
sostituirsi agli enti, casse, servizi e gestioni di cui  all'articolo
12-bis del decreto-legge 8 luglio  1974,  n.  264,  convertito  nella
legge 17 agosto  1974,  n.  386,  nei  contratti  di  appalto  e  nei
contratti in genere che detti enti, casse, servizi e  gestioni  hanno
in  corso  per  la  costruzione  o   ricostruzione   o   sistemazione
straordinaria  di  immobili  destinati  prevalentemente   a   servizi
sanitari. 
      La sostituzione di cui al comma precedente e' obbligatoriamente
efficace nei confronti delle controparti  contraenti  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
      Alle spese conseguenti alla sostituzione contrattuale di cui ai
precedenti  commi  provvedono  i  comuni  con  i  fondi  che  saranno
somministrati in conto capitale dalle  regioni  a  carico  del  Fondo
sanitario nazionale"; 
      All'articolo 4, le parole: "nel termine di cui al quarto  comma
del precedente articolo 1", sono sostituite dalle seguenti: "entro il
31 dicembre 1980"; 
    L'articolo 5 e' sostituito dal seguente: 
      "Art. 5. - Per l'esercizio delle funzioni di loro competenza  i
commissari liquidatori si avvalgono del  personale  utilizzato  dalle
rispettive  gestioni  commissariali  non  assegnato  ai   contingenti
destinati alle unita' sanitarie locali. 
      In attesa dell'attuazione dei processi  di  mobilita'  previsti
dall'articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le  regioni  e
le amministrazioni presso le quali il personale e' assegnato  possono
autorizzare,   su   richiesta   dei   commissari   liquidatori,    la
utilizzazione di  aliquote  di  personale  compreso  nei  contingenti
destinati alle unita' sanitarie locali e alle amministrazioni stesse,
per l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente. 
      Tenuto conto dei contingenti stabiliti ai sensi del primo comma
del citato  articolo  67  della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833,
all'entrata in funzione delle unita' sanitarie locali,  il  personale
ad esse destinato viene comandato presso le stesse  in  attesa  della
formazione dei ruoli regionali di cui all'articolo 7 del decreto  del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. 
      Per il restante personale, compreso quello di cui  all'articolo
24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,  convertito,
con  modificazioni,  nella   legge   29   febbraio   1980,   n.   33,
l'inquadramento presso  le  amministrazioni  alle  quali  esso  sara'
trasferito dovra' avere decorrenza unica dal 1 gennaio 1981. 
      Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 67 della legge
23 dicembre 1978,  n.  833,  e'  uniformemente  stabilito  in  quello
dell'entrata  in  vigore  dell'accordo  previsto  dall'ottavo   comma
dell'articolo 47 della stessa legge, comunque non oltre il  1  luglio
1981."; 
    Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente articolo aggiuntivo: 
    "Art 5-bis. - All'articolo 24-ter del decreto-legge  30  dicembre
1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29  febbraio
1980, n. 33, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: 
      "Detti  concorsi  riservati  possono  essere  espletati   dalla
regione competente per territorio ove l'amministrazione di competenza
non abbia provveduto alla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto ""; 
    All'articolo 6,  nel  primo  comma,  sono  soppresse  le  parole:
"adibito alle medesime attivita'"; 
    All'articolo 9, nel primo comma, dopo le parole:"della  legge  20
marzo 1975, n. 70" sono inserite  le  seguenti:  "nonche'  dei  fondi
integrativi di previdenza delle casse mutue provinciali  di  malattia
di Trento e di Bolzano, di cui alla legge regionale del Trentino-Alto
Adige 15 febbraio 1960, n. 6 e successive modificazioni,"; 
    All'articolo 10, il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
    "Dopo il primo comma dello stesso articolo 23-ter e' aggiunto  il
seguente: 
      "La situazione dei debiti e dei crediti di  cui  al  precedente
comma,  prima  della  verifica  delle  regioni,  e'  dalle   medesime
sottoposta ai collegi dei revisori, ove costituiti e in  carica  alla
data del 31 dicembre 1979,  degli  enti  ospedalieri  interessati.  I
predetti collegi dei revisori, entro e non oltre  trenta  giorni  dal
ricevimento della richiesta delle regioni, provvedono ad attestare la
corrispondenza dei residui  passivi  ad  obbligazioni  giuridicamente
vincolanti, nonche' a verificare la sussistenza del titolo  giuridico
della eventuale eliminazione dei residui attivi ""; 
    Dopo l'articolo 10, e' inserito il seguente articolo aggiuntivo: 
    "Art. 10-bis. - Con decorrenza dalla data di  entrata  in  vigore
della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  i  trattamenti
economici del personale dipendente dagli  enti  ospedalieri  e  dagli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con  personalita'
giuridica di diritto pubblico, deliberati in  difformita'  da  quanto
disposto dall'articolo 7 della legge 17 agosto 1974, n. 386, anche se
approvati dai rispettivi organi di controllo, sono revocati. 
    I trattamenti di cui al comma precedente, gia'  corrisposti  alla
data del 1 luglio 1980, non sono soggetti a recupero e non comportano
responsabilita' per chi li ha disposti, sempreche' le amministrazioni
interessate, entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di  conversione  del  presente  decreto,  provvedano  con
decorrenza  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  medesima,  a
rideterminare  i  trattamenti  stessi  come   previsto   dall'accordo
nazionale di lavoro 30 giugno 1979-31 dicembre 1982"; 
    All'articolo 11, il terzo comma e' sostituito dal seguente: 
    "Ai fini della  prosecuzione  delle  operazioni  di  liquidazione
degli enti, casse, servizi e gestioni autonome  soppresse,  l'ufficio
liquidazione puo' anche utilizzare il personale di  cui  al  primo  e
secondo comma del  precedente  articolo  5,  nonche'  quello  di  cui
all'articolo 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33."; 
    All'articolo 15: 
      il secondo alinea e' sostituito dal seguente: 
      "il terzo comma e' sostituito dai seguenti: "; 
      il secondo dei commi sostitutivi del terzo comma  dell'articolo
63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' sostituito dal seguente: 
      "Il contributo dovuto dai cittadini italiani  all'estero  anche
se non soggetti all'obbligo della predetta dichiarazione dei  redditi
e' disciplinato dal decreto di cui  all'articolo  37  della  presente
legge."; 
    Dopo l'articolo 16, e' inserito il seguente articolo aggiuntivo: 
    "Art. 16-bis. - In deroga all'articolo  7  del  decreto-legge  30
dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29  febbraio  1980,  n.
33,  i  comuni  e  le  province  sono  autorizzati  ad  apportare  le
variazioni  ai  propri  bilanci   di   previsione   per   l'esercizio
finanziario 1980 con l'iscrizione dell'intero ammontare  delle  spese
per la assistenza sanitaria, ivi comprese le spese di personale,  per
le funzioni  di  fatto  esercitate,  quale  risulta  dai  bilanci  di
previsione esecutivi per  legge  per  l'esercizio  finanziario  1979;
contestualmente deve essere  iscritto  in  via  provvisoria  apposito
stanziamento  di  entrata  di  pari   ammontare   in   relazione   ai
finanziamenti che dovranno essere stanziati dalle  regioni  a  valere
sulle quote del Fondo sanitario nazionale loro assegnate. 
    Il  termine  del  30  aprile  1980  previsto  dal   terzo   comma
dell'articolo  7  del  decreto-legge  30  dicembre  1979,   n.   663,
convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e'  prorogato  al  31
ottobre 1980. 
    La mancata osservanza di detto termine da  parte  delle  regioni,
comportera' la definizione con decreto del Ministro della sanita'  di
concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro  del  tesoro,
dell'ammontare delle spese per l'assistenza  sanitaria  da  iscrivere
definitivamente  nei  bilanci  di  previsione  con   il   contestuale
integrale  finanziamento,  con  imputazione  sulla  quota  del  Fondo
sanitario nazionale attribuita alle regioni interessate". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Selva di Val Gardena, addi' 8 agosto 1980 
 
                               PERTINI 
 
                                                   COSSIGA - ANIASI - 
                                                  PANDOLFI - LA MALFA 
                                                             - FOSCHI 
 
Visto, il Guardasigilli: MORLINO 
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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