Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 441 del 08/08/1980 (Pubblicata nella G.U. del 19 agosto 1980 n. 226)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio 1980, n. 285, concernente la disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unita' sanitarie locali.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio 1980, n. 285, concernente la disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unita' sanitarie locali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Il decreto-legge 1 luglio 1980, n. 285, concernente la disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unita' sanitarie locali e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: All'articolo 1: dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: "Ai commi sesto e settimo dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, cosi' come sostituiti nell'articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione del predetto decreto, le parole: "Fino alla emanazione della" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 1980 e salvo quanto previsto dalla""; All'articolo 2: nel primo comma, le parole: "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1980", sono sostituite dalle seguenti: "che deve essere predisposto non oltre il 31 dicembre 1980"; nel secondo comma, le parole: "dalle regioni", sono sostituite dalle seguenti: "dalle unita' sanitarie locali di cui al precedente comma"; dopo il secondo sono aggiunti i seguenti commi: "Nelle regioni, presso le quali, con l'approvazione dei provvedimenti di cui all'articolo 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' cessato l'esercizio delle funzioni dei commissari liquidatori di cui al primo comma del precedente articolo 1, alle spese relative ai beni di cui al primo comma del presente articolo, comprese quelle di manutenzione, provvedono direttamente le unita' sanitarie locali. I comuni competenti per territorio possono richiedere di sostituirsi agli enti, casse, servizi e gestioni di cui all'articolo 12-bis del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, nei contratti di appalto e nei contratti in genere che detti enti, casse, servizi e gestioni hanno in corso per la costruzione o ricostruzione o sistemazione straordinaria di immobili destinati prevalentemente a servizi sanitari. La sostituzione di cui al comma precedente e' obbligatoriamente efficace nei confronti delle controparti contraenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle spese conseguenti alla sostituzione contrattuale di cui ai precedenti commi provvedono i comuni con i fondi che saranno somministrati in conto capitale dalle regioni a carico del Fondo sanitario nazionale"; All'articolo 4, le parole: "nel termine di cui al quarto comma del precedente articolo 1", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 1980"; L'articolo 5 e' sostituito dal seguente: "Art. 5. - Per l'esercizio delle funzioni di loro competenza i commissari liquidatori si avvalgono del personale utilizzato dalle rispettive gestioni commissariali non assegnato ai contingenti destinati alle unita' sanitarie locali. In attesa dell'attuazione dei processi di mobilita' previsti dall'articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le regioni e le amministrazioni presso le quali il personale e' assegnato possono autorizzare, su richiesta dei commissari liquidatori, la utilizzazione di aliquote di personale compreso nei contingenti destinati alle unita' sanitarie locali e alle amministrazioni stesse, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente. Tenuto conto dei contingenti stabiliti ai sensi del primo comma del citato articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, all'entrata in funzione delle unita' sanitarie locali, il personale ad esse destinato viene comandato presso le stesse in attesa della formazione dei ruoli regionali di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. Per il restante personale, compreso quello di cui all'articolo 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, l'inquadramento presso le amministrazioni alle quali esso sara' trasferito dovra' avere decorrenza unica dal 1 gennaio 1981. Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' uniformemente stabilito in quello dell'entrata in vigore dell'accordo previsto dall'ottavo comma dell'articolo 47 della stessa legge, comunque non oltre il 1 luglio 1981."; Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente articolo aggiuntivo: "Art 5-bis. - All'articolo 24-ter del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: "Detti concorsi riservati possono essere espletati dalla regione competente per territorio ove l'amministrazione di competenza non abbia provveduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ""; All'articolo 6, nel primo comma, sono soppresse le parole: "adibito alle medesime attivita'"; All'articolo 9, nel primo comma, dopo le parole:"della legge 20 marzo 1975, n. 70" sono inserite le seguenti: "nonche' dei fondi integrativi di previdenza delle casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, di cui alla legge regionale del Trentino-Alto Adige 15 febbraio 1960, n. 6 e successive modificazioni,"; All'articolo 10, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Dopo il primo comma dello stesso articolo 23-ter e' aggiunto il seguente: "La situazione dei debiti e dei crediti di cui al precedente comma, prima della verifica delle regioni, e' dalle medesime sottoposta ai collegi dei revisori, ove costituiti e in carica alla data del 31 dicembre 1979, degli enti ospedalieri interessati. I predetti collegi dei revisori, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta delle regioni, provvedono ad attestare la corrispondenza dei residui passivi ad obbligazioni giuridicamente vincolanti, nonche' a verificare la sussistenza del titolo giuridico della eventuale eliminazione dei residui attivi ""; Dopo l'articolo 10, e' inserito il seguente articolo aggiuntivo: "Art. 10-bis. - Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i trattamenti economici del personale dipendente dagli enti ospedalieri e dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalita' giuridica di diritto pubblico, deliberati in difformita' da quanto disposto dall'articolo 7 della legge 17 agosto 1974, n. 386, anche se approvati dai rispettivi organi di controllo, sono revocati. I trattamenti di cui al comma precedente, gia' corrisposti alla data del 1 luglio 1980, non sono soggetti a recupero e non comportano responsabilita' per chi li ha disposti, sempreche' le amministrazioni interessate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvedano con decorrenza dalla data di entrata in vigore della medesima, a rideterminare i trattamenti stessi come previsto dall'accordo nazionale di lavoro 30 giugno 1979-31 dicembre 1982"; All'articolo 11, il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Ai fini della prosecuzione delle operazioni di liquidazione degli enti, casse, servizi e gestioni autonome soppresse, l'ufficio liquidazione puo' anche utilizzare il personale di cui al primo e secondo comma del precedente articolo 5, nonche' quello di cui all'articolo 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33."; All'articolo 15: il secondo alinea e' sostituito dal seguente: "il terzo comma e' sostituito dai seguenti: "; il secondo dei commi sostitutivi del terzo comma dell'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' sostituito dal seguente: "Il contributo dovuto dai cittadini italiani all'estero anche se non soggetti all'obbligo della predetta dichiarazione dei redditi e' disciplinato dal decreto di cui all'articolo 37 della presente legge."; Dopo l'articolo 16, e' inserito il seguente articolo aggiuntivo: "Art. 16-bis. - In deroga all'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, i comuni e le province sono autorizzati ad apportare le variazioni ai propri bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1980 con l'iscrizione dell'intero ammontare delle spese per la assistenza sanitaria, ivi comprese le spese di personale, per le funzioni di fatto esercitate, quale risulta dai bilanci di previsione esecutivi per legge per l'esercizio finanziario 1979; contestualmente deve essere iscritto in via provvisoria apposito stanziamento di entrata di pari ammontare in relazione ai finanziamenti che dovranno essere stanziati dalle regioni a valere sulle quote del Fondo sanitario nazionale loro assegnate. Il termine del 30 aprile 1980 previsto dal terzo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e' prorogato al 31 ottobre 1980. La mancata osservanza di detto termine da parte delle regioni, comportera' la definizione con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro del tesoro, dell'ammontare delle spese per l'assistenza sanitaria da iscrivere definitivamente nei bilanci di previsione con il contestuale integrale finanziamento, con imputazione sulla quota del Fondo sanitario nazionale attribuita alle regioni interessate". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Selva di Val Gardena, addi' 8 agosto 1980 PERTINI COSSIGA - ANIASI - PANDOLFI - LA MALFA - FOSCHI Visto, il Guardasigilli: MORLINO
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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