Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 444 del 13/08/1980 (Pubblicata nella G.U. del 19 agosto 1980 n. 226)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio 1980, n. 286, concernente proroga del termine concesso ai datori di lavoro per la regolarizzazione delle posizioni debitorie nei confronti dell'istituto nazionale della previdenza sociale.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio 1980, n. 286, concernente proroga del termine concesso ai datori di lavoro per la regolarizzazione delle posizioni debitorie nei confronti dell'istituto nazionale della previdenza sociale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico E' convertito in legge il decreto-legge 1 luglio 1980, n. 286, concernente proroga del termine concesso ai datori di lavoro per la regolarizzazione delle posizioni debitorie nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, con le seguenti modificazioni: All'articolo 1, terzo comma, dopo le parole: si applicano nei confronti, sono aggiunte le seguenti: della gestione previdenziale dell'ENPALS, e, dopo la parola: provinciali, sono aggiunte le seguenti: dei comuni e delle aziende speciali o loro consorzi. Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti: Art. 1-bis. - La contribuzione obbligatoria effettiva di cui al terzo comma dell'articolo 14-quater del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, deve intendersi comprensiva anche della contribuzione figurativa. Art. 1-ter. - Il trattamento di integrazione salariale previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36, e dal decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301, puo' essere ulteriormente prolungato fino ad un massimo di sei mesi nei casi in cui siano programmati e finanziati lavori pubblici nei quali sussistano possibilita' di occupazione dei lavoratori sospesi e per i quali sia previsto l'appalto entro il predetto termine di sei mesi. L'accertamento delle condizioni di cui al precedente comma e' effettuato dal Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale che adotta i conseguenti provvedimenti mediante propri decreti trimestrali. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Selva di Val Gardena, addi' 13 agosto 1980 PERTINI COSSIGA - FOSCHI - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: MORLINO
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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