Legge Ordinaria n. 463 del 13/08/1980 (Pubblicata nella G.U. del 22 agosto 1980 n. 230)
Modifiche alla legge 31 marzo 1980, n. 126, recante indirizzo alle regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  limite di reddito indicato al terzo comma dell'articolo 1 della
legge 31 marzo 1980, n. 126, e' elevato a L. 12.000.000.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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