Legge Ordinaria n. 58 del 06/03/1980 (Pubblicata nella G.U. del 13 marzo 1980 n. 72)
Modifiche agli articoli 35 e 45 della legge 26 luglio 1974, n. 343, recante norme sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per spese di culto al clero.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  All'articolo 35 della legge 26 luglio 1974, n.  343,  e  successive
modificazioni, i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti: 
  "Ai  fini  dell'applicazione  del  disposto  dell'articolo  78  del
predetto testo unico, la revisione generale delle liquidazioni  sara'
effettuata entro dieci anni a partire dal 1 gennaio 1982 ed avra'  ad
oggetto le liquidazioni definitive. 
  In sede di tale revisione, l'accertamento del reddito  beneficiario
sara'     effettuato     con     riferimento     alla      situazione
economico-patrimoniale quale  risulta  dallo  stato  di  fatto  e  di
diritto del beneficio alla data del 1 gennaio 1982". 
 

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