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Legge Ordinaria n. 62 del 06/03/1980 (Pubblicata nella G.U. del 17 marzo 1980 n. 75)
Modifica dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, concernente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  terzo  comma  dell'articolo  7 del decreto del Presidente della
Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, e sostituito dal seguente:
  "Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su proposta del
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato e delle finanze,
saranno  stabilite  le altre caratteristiche nonche' le modalita' per
la  fabbricazione,  l'uso  ed  il  controllo dei contrassegni, il cui
prezzo  sara' stabilito, sulla base dei costi, ogni due anni, nel suo
limite  massimo,  con  decreto  del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, sentiti i predetti Ministri e il Ministro del tesoro. Con lo
stesso  decreto  saranno  indicati  gli  enti  cui potra' essere dato
l'incarico  della  distribuzione  dei  contrassegni medesimi compresi
quelli da apporre ai contenitori dei vini spumanti".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 6 marzo 1980

                               PERTINI

                                                    COSSIGA - MARCORA

Visto, il Guardasigilli: MORLINO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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