Legge Ordinaria n. 73 del 13/03/1980 (Pubblicata nella G.U. del 21 marzo 1980 n. 80)
Adeguamento dei termini in materia di pubblicita' di atti formati all'estero.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  Per gli atti ricevuti od autenticati all'estero, i termini  di  cui
agli articoli 2296, 2300, 2330, 2383,  2400,  2411,  2436,  2450-bis,
2519 e 2671 del codice civile, decorrono dalla data del  deposito  da
effettuarsi a norma dell'articolo 106, n. 4, della legge 16  febbraio
1913, n. 89, e successive modificazioni. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 13 marzo 1980 
 
                               PERTINI 
 
                                                    COSSIGA - MORLINO 
 
Visto, il Guardasigilli: MORLINO 
 

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