Legge Ordinaria n. 75 del 20/03/1980 (Pubblicata nella G.U. del 21 marzo 1980 n. 80)
Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1979, n. 610, in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio ed in quiescenza; norme in materia di computo della tredicesima mensilita' e di riliquidazione dell'indennita' di buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Proroga di termine

  Il termine del 29 febbraio 1980 di cui all'articolo 1 della legge 6
dicembre 1979, n. 610, e' prorogato fino al 30 aprile 1980.
 

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