Legge Ordinaria n. 77 del 19/03/1980 (Pubblicata nella G.U. del 22 marzo 1980 n. 81)
Attribuzione ai competenti organi regionali della potesta' di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1975, n. 306, in materia di contrattazione per la determinazione del prezzo del latte commercializzato negli anni 1979 e 1980.
La   Camera,  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nelle  regioni  in  cui  non  siano  operanti  le  associazioni dei
produttori,  ai  fini  della contrattazione per la determinazione del
prezzo  del  latte  di  cui  agli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio
1975,  n.  306, i competenti organi delle regioni sono autorizzati ad
esercitare   la   potesta'   attribuita   agli   assessori  regionali
dall'articolo  12  della  stessa  legge per il latte commercializzato
negli anni 1979 e 1980.
 

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