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Legge Ordinaria n. 784 del 28/11/1980 (Pubblicata nella G.U. del 28 novembre 1980 n. 327)
Norme per la ricapitalizzazione della GEPI, per la razionalizzazione e il potenziamento dell'industria chimica, per la salvaguardia dell'unita' funzionale, della continuita' della produzione e della gestione degli impianti del gruppo Liquigas-Liquichimica e per la realizzazione del progetto di metanizzazione.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  E' autorizzata  la  spesa  di  lire  168  miliardi  per  consentire
all'Istituto mobiliare italiano (IMI), all'EFIM, all'ENI  ed  all'IRI
di concorrere all'ulteriore aumento, per pari importo,  del  capitale
sociale della GEPI S.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 5  della
legge 22 marzo 1971, n. 184. 
  A tal fine per l'anno 1980 il Ministero del tesoro e' autorizzato a
conferire al patrimonio dell'IMI la somma di lire 84 miliardi,  ed  i
fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono  aumentati  di
lire 28 miliardi ciascuno, mediante versamenti da parte del Ministero
delle partecipazioni statali in favore di ciascuno dei predetti enti. 
  La GEPI destinera'  la  somma  complessiva  di  lire  168  miliardi
esclusivamente a nuovi interventi nei territori di cui al testo unico
delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno approvato col decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo  1978,  n.  218,  riservando,
sulla  somma  suddetta,  l'importo  di  lire  100  miliardi  a  nuovi
interventi di ristrutturazione e riconversione di aziende localizzate
nella regione Calabria e nella provincia di Napoli. 
  Nei casi espressamente definiti dal  CIPI,  con  propria  delibera,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge, sulla base della gravita' delle crisi aziendali, espressamente
specificate  per  singole  aziende,  in  relazione  alla   situazione
economica di singoli comuni e province, nell'ambito dei territori del
Mezzogiorno di cui all'articolo 1 del testo unico delle  leggi  sugli
interventi per il Mezzogiorno, approvato con decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonche' in relazione ai  punti
di crisi del piano di risanamento fibre approvato dal CIPI l'8 luglio
1980 ed ubicati in territorio depresso immediatamente limitrofo  alle
aree prima delimitate, la GEPI e' autorizzata a  costituire  societa'
aventi per oggetto la promozione di iniziative  produttive  idonee  a
consentire il reimpiego di lavoratori delle aziende anzidette. 
  La deliberazione  del  CIPI  specifica  il  numero  dei  lavoratori
licenziati dalle aziende individuate a norma  del  comma  precedente,
dei quali e' autorizzata l'assunzione. 
  Ove se ne ravvisi la necessita', si applica ai lavoratori  predetti
l'articolo 2 della legge 5  novembre  1968,  n.  1115,  e  successive
modificazioni, per un periodo non superiore  a  mesi  18  dalla  data
della deliberazione del CIPI. 
  La limitazione alle  sole  attivita'  industriali  private  di  cui
all'articolo 3, terzo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 442,  non
si applica agli interventi previsti dall'articolo 2,  settimo  comma,
della legge 12 agosto 1977, n. 675. 
 

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