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Legge Ordinaria n. 815 del 27/11/1980 (Pubblicata nella G.U. del 10 dicembre 1980 n. 337)
Credito agevolato per l'autotrasporto merci per conto terzi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Finalita' della legge

  Lo  Stato  interviene nel settore dell'autotrasporto delle merci in
conto  terzi,  con  la  concessione di contributi in conto interessi,
allo scopo di favorire:
    a) il rinnovo del parco degli autoveicoli in circolazione, di cui
alle  lettere  d),  e),  f),  con  esclusivo riferimento ai trasporti
specifici  in  conto  terzi  di  determinate  cose,  distinti  da una
particolare attrezzatura permanente relativa a tale scopo, g), h), i)
dell'articolo  26  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 15
giugno  1959, n. 393, dei rimorchi, dei semirimorchi e delle relative
carrozzerie intercambiabili;
    b)   lo   sviluppo  delle  forme  cooperative  e  consortili  per
l'esercizio  dell'attivita'  di  autotrasporto  delle  merci in conto
terzi;
    c) lo sviluppo del trasporto combinato;
    d)  gli  investimenti immobiliari da realizzarsi allo interno dei
centri  intermodali  di scambio e di integrazione tra i vari mezzi di
trasporto  da parte dei soggetti di cui all'articolo 3 della presente
legge.
  Gli  autoveicoli,  i  rimorchi  ed  i  semirimorchi di cui al comma
precedente devono essere di prima immatricolazione.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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