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Legge Ordinaria n. 816 del 29/11/1980 (Pubblicata nella G.U. del 10 dicembre 1980 n. 337)
Interventi a favore del Club alpino italiano e degli enti a carattere nazionale o pluriregionale operanti nel settore del turismo sociale o giovanile.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  contributo  a  favore  del Club alpino italiano, previsto dalla
legge  23  dicembre  1974,  n. 704, in misura di lire 250 milioni, e'
elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1980, a lire 500 milioni.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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