Legge Ordinaria n. 85 del 24/03/1980 (Pubblicata nella G.U. del 28 marzo 1980 n. 87)
Accertamenti di controllo delle conformita' ai tipi omologati o approvati dei motori, dei veicoli a motore e loro rimorchi e dei relativi dispositivi di equipaggiamento, prodotti in serie.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il Ministro dei trasporti ha facolta' di sottoporre ad accertamenti
di controllo:
    a)  i  motori,  i  veicoli  a  motore  e  loro rimorchi nonche' i
relativi  dispositivi  di  equipaggiamento  prodotti  in serie, per i
quali  abbia  avuto  luogo l'omologazione del tipo o l'approvazione a
norma  degli  articoli  53  e  78  del  testo unico delle norme sulla
circolazione  stradale,  approvato  con  decreto del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
    b)  i motori ed i veicoli omologati, anche parzialmente per uno o
piu'  requisiti,  secondo le disposizioni emanate in attuazione delle
direttive  del Consiglio o della commissione delle Comunita' europee,
oppure  secondo  le prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti e
nelle  raccomandazioni  emanate  dall'Ufficio  europeo  delle Nazioni
Unite,    commissione    economica    per    l'Europa,   e   recepite
nell'ordinamento giuridico italiano.
  La facolta' di cui al precedente comma puo' essere esercitata anche
relativamente   alle   parti   di   veicoli   e   ai  dispositivi  di
equipaggiamento  nonche'  ai  caschi  protettivi  per  gli  utenti di
veicoli  a  motore omologati ovvero approvati secondo le prescrizioni
menzionate alla lettera b) del comma medesimo.
  Gli accertamenti possono essere compiuti sia sui prodotti ultimati,
situati nei depositi del costruttore e dichiarati idonei alla vendita
ovvero  presso  le  sedi di vendita nel territorio nazionale, sia sui
prodotti  in  corso  di  fabbricazione  nell'ambito  dell'impianto di
costruzione   qualora  manchino  idonei  controlli  di  qualita',  da
definire con i decreti di cui all'articolo 5 della presente legge.
 

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