Legge Ordinaria n. 858 del 16/12/1980 (Pubblicata nella G.U. del 20 dicembre 1980 n. 348)
Interpretazione autentica e modificazione dell'articolo 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, recante nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  sensi  dell'articolo 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e'
lavoratore  a  domicilio  chiunque,  con  vincolo  di subordinazione,
esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilita',
anche  con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi
e   a  carico,  ma  con  esclusione  di  manodopera  salariata  e  di
apprendisti,  lavoro retribuito per conto di uno o piu' imprenditori,
utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie e dello
stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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