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Legge Ordinaria n. 875 del 22/12/1980 (Pubblicata nella G.U. del 24 dicembre 1980 n. 351)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  decreto-legge  5  dicembre  1980, n. 799, concernente ulteriori
interventi  urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto
del   novembre   1980,   e'  convertito  in  legge  con  le  seguenti
modificazioni:
    all'articolo 1, le parole: "di cui all'ultimo comma dell'articolo
4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776,", sono sostituite dalle
seguenti:  "di cui all'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980,
n. 776, come modificato dalla legge di conversione,";
    all'articolo  2,  nel  primo comma, le parole: "di cui all'ultimo
comma  dell'articolo  4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776,",
sono sostituite dalle seguenti:
    "di  cui  all'articolo  4  del decreto-legge 26 novembre 1930, n.
776, come modificato dalla legge di conversione,";
    all'articolo  3,  nel primo comma, le parole: "Nei comuni colpiti
dagli  eventi  sismici  del novembre 1980 ed indicati nel decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  previsto dall'ultimo comma
dell'articolo  4  del  decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776,", sono
sostituite  dalle  seguenti:  "Nei  comuni  indicati  nel decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  di  cui all'articolo 4 del
decreto-legge  26  novembre 1980, n. 776, come modificato dalla legge
di conversione,";
    all'articolo  4,  nel  primo comma, le parole: "di cui all'ultimo
comma  dell'articolo  4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776,",
sono sostituite dalle seguenti:
    "di  cui  all'articolo  4  del decreto-legge 26 novembre 1980, n.
776, come modificato dalla legge di conversione,";
    all'articolo  5, nel primo comma, alla lettera g), sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: ", dai soggetti danneggiati dagli eventi
sismici.";
    all'articolo   7,   nel   primo   comma,   le  parole:  "previsto
dall'articolo  4  del  decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776,", sono
sostituite  dalle  seguenti: "di cui all'articolo 4 del decreto-legge
26   novembre   1980,   n.   776,  come  modificato  dalla  legge  di
conversione,";
    all'articolo  9, nel primo comma, le parole: "a norma dell'ultimo
comma  dell'articolo  4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776.",
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "nel  decreto  del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  di  cui all'articolo 4 del decreto-legge 26
novembre 1980, n. 776, come modificato dalla legge di conversione.";
    l'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
    "Art.  10.  -  I redditi dei fabbricati, i redditi dominicali dei
terreni   e  i  redditi  agrari  prodotti  nei  comuni  disastrati  o
gravemente  danneggiati,  indicati  nel  decreto  del  Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  di  cui all'articolo 4 del decreto-legge 26
novembre  1980,  n.  776, come modificato dalla legge di conversione,
nonche'  i medesimi redditi prodotti nei comuni danneggiati, indicati
nel  citato  decreto e percepiti da soggetti danneggiati dagli eventi
sismici,  sono  esclusi,  per  l'anno  1980,  dall'imposta locale sui
redditi  e  non  concorrono alla formazione del reddito imponibile ai
fini  delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone
giuridiche.";
    dopo l'articolo 10, e' aggiunto il seguente:
    "Art.  10-bis.  -  Nei comuni indicati nel decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4 del decreto-legge 26
novembre  1980,  n.  776, come modificato dalla legge di conversione,
gli  atti  traslativi  a  titolo oneroso della proprieta' di immobili
urbani,  destinati ad abitazione di soggetti danneggiati dagli eventi
sismici,  sono  esenti,  fino  al  31  dicembre 1982, dall'imposta di
registro  se  l'acquisto  e'  effettuato  dallo Stato, dalle regioni,
dalle province o dai comuni";
    all'articolo  11,  nei commi primo ed ultimo, rispettivamente, le
parole:  "a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980,
n. 776,", sono sostituite dalle seguenti: "nel decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4 del decreto-legge 26
novembre 1980, n. 776, come modificato dalla legge di conversione,";
    all'articolo   12,  le  parole:  "a  norma  dell'articolo  4  del
decreto-legge  26  novembre  1980,  n.  776,",  sono sostituite dalle
seguenti:  "nel  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
cui  all'articolo  4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, come
modificato dalla legge di conversione,";
    dopo l'articolo 12, e' aggiunto il seguente:
    "Art. 12-bis. - Sono esenti dall'imposta di soggiorno coloro che,
a  causa  del terremoto, dimorano in comuni diversi da quello di loro
residenza,  dichiarati  stazione  di  soggiorno,  di  cura o turismo,
ovvero  inclusi  nello  elenco delle localita' climatiche, balneari o
termali  o  comunque  di interesse turistico, per tutto il periodo in
cui  perduri  lo  stato  di  necessita'  riconosciuto dalle autorita'
competenti.";
    all'articolo  13,  nei  commi  primo,  quarto,  settimo  e  nono,
rispettivamente,  le parole: "di cui all'ultimo comma dell'articolo 4
del  decreto-legge  26  novembre 1980, n. 776", sono sostituite dalle
seguenti:  "di cui all'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980,
n. 776, come modificato dalla legge di conversione";
    all'articolo 15, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
    "Allo  stesso  personale  non si applicano le riduzioni di cui al
terzo comma dell'articolo 9 della legge 18 dicembre 1973, n. 836".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 22 dicembre 1980

                               PERTINI

                                                  FORLANI - ROGNONI -
                                                   SARTI - REVIGLIO -
                                                 ANDREATTA - LA MALFA
                                                - DI GIESI - FOSCHI -
                                                 BARTOLOMEI - LAGORIO

Visto, il Guardasigilli: SARTI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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