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Legge Ordinaria n. 885 del 22/12/1980 (Pubblicata nella G.U. del 29 dicembre 1980 n. 354)
Norme di integrazione e modifica al trattamento economico, fisso ed accessorio, del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  il periodo dal 1 luglio 1979 al 31 dicembre dello stesso anno,
gli  stipendi  previsti dall'articolo 14 della legge 6 febbraio 1979,
n.  42,  comunque  corrisposti ai sensi della normativa vigente, sono
maggiorati nella misura unica di L. 20.000 mensili lorde.
  Dal  1 gennaio 1980 la tabella degli stipendi allegata alla legge 6
febbraio  1979,  n.  42,  e'  sostituita  dalla tabella allegata alla
presente legge.
  Dal  1  luglio  1979,  gli stipendi previsti dall'articolo 14 della
legge  6  febbraio  1979, n. 42, e dal 1 gennaio 1980 quelli previsti
dalla  tabella  allegata alla presente legge, comunque corrisposti ai
sensi  della normativa vigente, sono maggiorati nella misura unica di
L. 93.132 mensili lorde.
  Con  la  medesima  decorrenza  del  1  luglio 1979, la misura della
indennita' integrativa speciale spettante al personale ferroviario in
servizio, escluso quello delle qualifiche dirigenziali, e' ridotta di
L. 90.152 mensili.
  L'attribuzione  delle  nuove  posizioni  stipendiali  va  fatta con
riferimento  alla  classe di stipendio in godimento con conservazione
dell'anzianita'  maturata  nella classe stessa ai fini dei successivi
aumenti.
  Le  maggiorazioni previste dal primo e dal terzo comma del presente
articolo  si  corrispondono  in  quanto si corrisponde lo stipendio e
sono  ridotte  nella  stessa  proporzione dello stipendio nei casi di
aspettativa,  disponibilita',  sanzione  disciplinare  ed  ogni altra
posizione di stato che importi riduzione dello stipendio.
  Le  misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente
articolo  hanno  effetto  sui compensi per prestazioni straordinarie,
sulla 13ª mensilita', sul trattamento di quiescenza, sulle indennita'
di  buonuscita  e  di  licenziamento,  sulla determinazione dell'equo
indennizzo  di  cui  all'articolo 48 del decreto del Presidente della
Repubblica  3  maggio 1957, n. 686, o da disposizioni analoghe, sulle
ritenute   previdenziali  ed  assistenziali  e  relativi  contributi,
compresi  la  ritenuta  in conto entrate tesoro o altre analoghe ed i
contributi di riscatto.
  La  detrazione prevista dal primo comma dell'articolo 3 della legge
31  luglio  1975, n. 364, non e' applicabile al personale ferroviario
in   attivita'  di  servizio,  compreso  il  personale  dirigente,  a
decorrere dal 1 gennaio 1980.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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