Legge Ordinaria n. 891 del 22/12/1980 (Pubblicata nella G.U. del 30 dicembre 1980 n. 355)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, recante disposizioni urgenti in materia tributaria.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  convertito  in  legge il decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693,
recante  disposizioni  urgenti in materia tributaria, con le seguenti
modificazioni:
    All'articolo 3 e' aggiunto, in fine il seguente periodo:
    "Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono  stabilite  le
modalita'  per  la  compilazione e il rilascio agli interessati delle
certificazioni attestanti l'ammontare delle somme corrisposte e delle
ritenute operate.".
  All'articolo  4,  le  parole:  "per  il  periodo  d'imposta 1980 la
determinazione  dei  redditi  imponibili",  sono  sostituite  con  le
seguenti: "per l'anno 1980 la determinazione dei redditi".
  Dopo l'articolo 5 e' aggiunto il seguente:
    Art.  5-bis.  -  "Il quarto comma dell'articolo 9 del decreto del
Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' sostituito
dai seguenti:
      "I  sostituti  di  imposta,  anche  se soggetti all'imposta sul
reddito  delle persone giuridiche, devono presentare la dichiarazione
prescritta  dall'articolo  7 tra il 1° e il 30 aprile di ciascun anno
per   i   pagamenti   fatti   nell'anno  solare  precedente,  ovvero,
nell'ipotesi  indicata nel sesto comma dello stesso articolo, per gli
utili  di  cui  e' stata deliberata la distribuzione nell'anno solare
precedente.
    Su  richiesta  motivata dei soggetti interessati presentata entro
il  31  gennaio  il Ministero delle finanze puo' consentire agli enti
pubblici  e  privati, di cui allo articolo 2, lettera c), del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n. 598, una
proroga del termine di cui al comma precedente non superiore a trenta
giorni"".
  L'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
  "La  ritenuta prevista nel primo comma dell'articolo 26 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e
successive  modificazioni,  non  si  applica sugli interessi, premi e
altri  frutti  corrisposti  ai  possessori  di  obbligazioni e titoli
similari che siano:
    1)  emessi  da  istituti  di  credito  o da sezioni o gestioni di
aziende  ed  istituti  di credito che esercitano il credito a medio e
lungo termine e sottoscritti dal 1 ottobre 1980 al 30 settembre 1981;
    2)  emessi  da enti di gestione delle partecipazioni statali e da
societa'  per  azioni  con  azioni  quotate  in  borsa,  dei quali la
sottoscrizione   inizi  dopo  l'entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del presente decreto e che siano sottoscritti fino al 30
settembre 1981;
    3) emessi da societa' le cui azioni siano ammesse alla quotazione
di  borsa  successivamente  all'entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente decreto, dei quali la sottoscrizione inizi
dopo  l'ammissione  alla quotazione di borsa e che siano sottoscritti
fino al 30 settembre 1981.
    Gli  interessi,  premi  ed  altri  frutti  dei  titoli  di cui al
precedente  comma  sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone
fisiche,   dall'imposta   sul  reddito  delle  persone  giuridiche  e
dall'imposta locale sui redditi nei confronti dei percipienti.
    Le  agevolazioni  di  cui  ai precedenti commi non si applicano a
titoli  con  scadenza  inferiore  a tre anni, nonche' a titoli il cui
emittente   proceda,   in   connessione   all'emissione,  a  rimborsi
anticipati di titoli precedentemente emessi".
  Dopo l'articolo 6 sono aggiunti i seguenti:
  Art.  6-bis. - "Gli importi di cui alla lettera a) dell'articolo 13
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
601, come modificato dall'articolo 15 della legge 2 dicembre 1975, n.
576, sono ulteriormente elevati, rispettivamente, da lire 6 milioni a
lire 10 milioni e da lire 10 milioni a lire 17 milioni.
  La   misura  massima  degli  interessi  indicata  alla  lettera  b)
dell'articolo  13  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29
settembre  1973, n. 601, come sostituita dall'articolo 10 della legge
24 dicembre 1974, n. 713, e' aumentata di 2,5 punti.
  Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia dal 1 ottobre
1980.".
  Art. 6-ter. - "Per retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci,
di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre  1973,  n.  601,  devono intendersi tutti i costi diretti o
indiretti,  inerenti  all'apporto  dell'opera  personale prestata con
carattere   di  continuita'  dai  soci,  ivi  compresi  i  contributi
previdenziali e assistenziali.".
  Art.  6-quater. - "Le societa' cooperative e loro consorzi, che non
possono  usufruire delle agevolazioni previste dagli articoli 10 e 11
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
601,  devono  intendersi compresi fra le altre societa' cooperative e
loro   consorzi   che  godono  del  trattamento  agevolativo  di  cui
all'articolo 12 dello stesso decreto.".
  All'articolo 7:
  nel primo comma, le parole: "l'ammontare delle detrazioni operate e
dell'imposta   versata,",   sono   sostituite  con  le  seguenti:  "e
l'ammontare dell'imposta versata,";
  dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
  "Le   amministrazioni   statali  non  sono  tenute  all'adempimento
dell'obbligo di cui al presente articolo.".
  All'articolo  8,  nel  primo  comma,  il  n.  1)  e' sostituito dal
seguente:
  "1)  le  cessioni  di  fabbricati  e  porzioni di fabbricati di cui
all'articolo  13  della  legge  2  luglio  1949, n. 408, e successive
modifiche ed integrazioni, nonche' di case rurali di cui all'articolo
39  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
597,   ancorche'   non   ultimati,   purche'   permanga  l'originaria
destinazione, effettuate dalle imprese costruttrici;";
  nel  primo  comma,  al n. 3), la parola: "per" e' sostituita con le
seguenti:  "destinati  ad  essere  collegati con" e sono aggiunte, in
fine,  le  parole:  "anche  intercomunali e ai relativi collettori di
adduzione;";
  nel primo comma, il n. 5) e' sostituito dal seguente:
  "5) le cessioni e le importazioni di beni, escluse le materie prime
e  semilavorate,  forniti  per la costruzione, anche in economia, dei
fabbricati,  delle opere e degli impianti di cui ai precedenti numeri
1), 2) e 3) ed al successivo numero 6);";
  nel  secondo  comma,  le  parole:  "materiali  impermeabilizzati  e
bituminosi;"   sono   sostituite   con  le  seguenti:  "materiali  di
coibentazione, impermeabilizzanti, bituminosi e bitumati;";
  nel  terzo comma, le parole: "dall'articolo 65 del regio decreto 30
dicembre  1923,  n. 3269, e successive modificazioni e integrazioni",
sono sostituite con le seguenti: "dalle leggi vigenti";
  sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  "Ove  non  ricorrano  i requisiti necessari alla applicazione delle
disposizioni di cui al terzo comma si applica, in luogo delle imposte
di  registro,  ipotecarie e catastali, l'imposta sul valore aggiunto.
Nel  caso  di assegnazione di abitazioni di cui all'articolo 13 della
legge   2   luglio   1949,  n.  408,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni,   l'aliquota   dell'imposta   sul  valore  aggiunto  e'
stabilita nella misura del 2 per cento.
  Le  norme  previste  dai  commi terzo, quarto e quinto si applicano
anche  agli  atti di assegnazione compiuti anteriormente alla data di
entrata  in  vigore  della legge di conversione del presente decreto,
purche'  le imposte ad essi relative non siano gia' state corrisposte
in  via  definitiva  come conseguenza di un rapporto tributario ormai
chiuso.  Comunque  non  si  fa  luogo  alla restituzione dell'imposta
corrisposta    al    momento   della   registrazione   dell'atto   di
assegnazione.".
  Dopo l'articolo 8 e' aggiunto il seguente:
    Art.  8-bis. - "Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto
del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' aggiunto
il seguente numero:
      "8)   prestazioni   di   servizi   relativi  alla  fornitura  e
distribuzione di calore-energia per uso domestico."".
    All'articolo  9,  del  secondo  comma, le parole: "indicati nella
stessa  tabella  A",  sono  sostituite  dalle  seguenti: "indicati ai
numeri 4), 23) e 31) della stessa tabella A".
  Dopo l'articolo 9 e' aggiunto il seguente:
  Art. 9-bis. - "L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista
per  gli  spettacoli  cinematografici  dal  n. 1), parte terza, della
tabella  A,  allegata  al  decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applica anche ai
contratti  di  noleggio  di  film posti in essere nei confronti degli
esercenti cinematografici e dei circoli di cultura cinematografica di
cui  all'articolo  44  della  legge  4  novembre  1965,  n.  1213,  e
successive  modificazioni.  La  disposizione ha effetto dal 1 ottobre
1980.".
  Dopo l'articolo 12, e' aggiunto il seguente:
  Art.   12-bis.   -   "Si   considerano   regolarmente  assoggettate
all'imposta sul valore aggiunto le prestazioni effettuate dalle mense
interaziendali  dal  1 ottobre al 31 dicembre 1980 con l'applicazione
delle  aliquote  previste  per  le  prestazioni di cui al n. 6) della
parte  terza della tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633, e successive modificazioni e
integrazioni.".
  All'articolo 17, al secondo comma e' aggiunto il seguente periodo:
  "La  presente  disposizione  si  applica alle ditte che non abbiano
presentato  la  denuncia  relativa alle giacenze detenute alle ore 24
del  30  settembre  1980, di cui al primo comma dell'articolo 5 della
legge 28 ottobre 1980, n. 687.".
  Dopo l'articolo 17, e' aggiunto il seguente:
  Art.  17-bis.  - "Le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 29
del   decreto-legge   6   ottobre  1948,  n.  1200,  convertito,  con
modificazioni,  nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388, e dall'articolo
3  del  decreto-legge  25  ottobre  1971,  n.  854,  convertito,  con
modificazioni,  nella legge 6 dicembre 1971, n. 1039, sono ridotte al
60 per cento a partire dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
  La  disposizione del presente articolo si applica anche ai prodotti
che  all'entrata  in  vigore  della legge di conversione del presente
decreto non abbiano ancora assolto il tributo.".
  All'articolo 18, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
  "Per  le ditte di cui al secondo comma dell'articolo 17 che abbiano
presentato  la  dichiarazione prevista dall'articolo 5 della legge 28
ottobre  1980,  n.  687,  la  denuncia  delle  giacenze  deve  essere
presentata  entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.".
  Dopo l'articolo 22, sono aggiunti i seguenti:
  Art.  22-bis.  -  "Sotto  l'osservanza  delle  modalita'  e cautele
stabilite   dal   Ministero   delle   finanze,   l'applicazione   dei
contrassegni  di  Stato  sui  recipienti contenenti prodotti alcolici
puo'  essere consentita prima dell'estrazione dei prodotti stessi dai
magazzini  fiduciari, previa prestazione di una cauzione ragguagliata
all'intero  ammontare  dell'imposta  di  fabbricazione  e del diritto
erariale dovuti.".
  Art. 22-ter. - "La parola "perdita" prevista dall'articolo 20 della
legge  15  dicembre 1971, n. 1161, nonche' dall'articolo 37 del testo
unico  delle  leggi  doganali,  approvato  con decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, va intesa nel significato di
dispersione e non di sottrazione della disponibilita' del prodotto.
  La  disposizione  del  precedente comma costituisce interpretazione
autentica  dell'articolo  20 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, e
dell'articolo  37  del testo unico delle leggi doganali approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.".
  All'articolo 24, al primo comma, dopo il primo periodo, e' aggiunto
il  seguente:  "La  fidejussione  puo' essere rilasciata anche da una
delle  casse  rurali  ed  artigiane di cui al regio decreto 26 agosto
1937,  n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, avente
un patrimonio non inferiore a lire 100 milioni.".
  Dopo l'articolo 26, sono aggiunti i seguenti:
  Art.  26-bis.  -  "I  contingenti annui di distillati da canna e da
cereali  e  di spiriti, di cui alle tabelle A e B allegate alla legge
27 dicembre 1975, n. 700, assegnati alla zona franca di Gorizia, sono
ridotti alla meta'.
  I  contingenti  annui  di spiriti e di prodotti alcolici, stabiliti
dalla  legge  7  febbraio  1979,  n.  44,  per la Valle d'Aosta, sono
ridotti del 20 per cento.".
  Art. 26-ter. - "All'articolo 11 della tabella di cui all'allegato B
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e
successive modificazioni, e' aggiunto il seguente comma:
    "Le  istanze,  le  dichiarazioni o atti equivalenti relativi alla
dispensa,    all'esonero    o    alla   frequenza   dell'insegnamento
religioso."".
  Art.  26-quater. - "Le societa' di fatto esistenti alla data del 31
ottobre  1980 possono essere regolarizzate, ai soli fini dell'imposta
di  registro,  entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  mediante  atto  sottoposto  alla  registrazione con
l'applicazione dell'imposta nella misura dell'1 per cento.
  Il  valore  imponibile  e'  costituito  dal  patrimonio netto della
societa'  quale risulta dalla situazione patrimoniale alla data della
regolarizzazione,  da  allegarsi  all'atto,  formata sulla base delle
scritture  contabili  obbligatorie, anche ai soli fini fiscali, o, in
mancanza, di altri elementi fiscalmente rilevanti.
  Ai   fini   dell'applicazione   del   presente  articolo  la  prova
dell'esistenza   della   societa'   di   fatto   deve   risultare  da
dichiarazioni fatte in data anteriore al 31 ottobre 1980 agli effetti
dell'imposta sul valore aggiunto o delle imposte sui redditi.
  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge di
conversione   del   presente  decreto,  l'iscrizione  delle  societa'
nell'anagrafe   delle   ditte   tenuta  dalle  camere  di  commercio,
industria,  artigianato  ed  agricoltura  non  puo' essere effettuata
senza la produzione dell'atto costitutivo regolarmente registrato.".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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