Legge Ordinaria n. 912 del 22/12/1980 (Pubblicata nella G.U. del 5 gennaio 1981 n. 3)
Obblighi di servizio per gli ufficiali in servizio permanente del servizio sanitario dell'Esercito e dei corpi sanitari della Marina e dell'Aeronautica.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli   ufficiali  in  servizio  permanente  del  servizio  sanitario
dell'Esercito  e  dei corpi sanitari della Marina e dell'Aeronautica,
reclutati   direttamente  per  concorso,  all'atto  della  nomina  ad
ufficiale  debbono  assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un
periodo di sei anni.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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