Legge Ordinaria n. 924 del 22/12/1980 (Pubblicata nella G.U. del 6 gennaio 1981 n. 4)
Modifiche agli articoli 4, 7 e 28 della legge 26 maggio 1975, n. 327, sullo stato giuridico del personale non di ruolo, docente e non docente, in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il terzo comma dell'articolo 7, della legge 26 maggio 1975, n. 327,
e' sostituito dal seguente:
  "E'  istituita,  presso  il  Ministero  degli  affari  esteri,  una
commissione,  nominata  con  decreto  del  Ministro  e  composta  dal
competente direttore generale del Ministero degli affari esteri o del
Ministero   della  pubblica  istruzione,  che  la  presiede,  da  tre
rappresentanti   del  Ministero  degli  affari  esteri,  di  cui  uno
designato  dalla  Direzione  generale dell'emigrazione e degli affari
sociali, tre rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione e
due  maestri  e  un professore possibilmente di ruolo designati dalle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie
del  personale  insegnante  incaricato  in  servizio  all'estero. Per
ciascuno  dei  membri  della commissione e' nominato un supplente. In
caso  di assenza o legittimo impedimento del presidente ne fa le veci
il  membro  piu'  anziano  designato dal Ministero d'appartenenza del
presidente.   In  tale  caso  la  commissione  e'  integrata  con  la
partecipazione  ai lavori di un supplente scelto tra quelli designati
dalla  suddetta  amministrazione.  La  commissione  dura in carica un
triennio; i suoi membri possono essere riconfermati una sola volta".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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