Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 924 del 22/12/1980 (Pubblicata nella G.U. del 6 gennaio 1981 n. 4)
Modifiche agli articoli 4, 7 e 28 della legge 26 maggio 1975, n. 327, sullo stato giuridico del personale non di ruolo, docente e non docente, in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero.
Modifiche agli articoli 4, 7 e 28 della legge 26 maggio 1975, n. 327, sullo stato giuridico del personale non di ruolo, docente e non docente, in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il terzo comma dell'articolo 7, della legge 26 maggio 1975, n. 327, e' sostituito dal seguente: "E' istituita, presso il Ministero degli affari esteri, una commissione, nominata con decreto del Ministro e composta dal competente direttore generale del Ministero degli affari esteri o del Ministero della pubblica istruzione, che la presiede, da tre rappresentanti del Ministero degli affari esteri, di cui uno designato dalla Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali, tre rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione e due maestri e un professore possibilmente di ruolo designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie del personale insegnante incaricato in servizio all'estero. Per ciascuno dei membri della commissione e' nominato un supplente. In caso di assenza o legittimo impedimento del presidente ne fa le veci il membro piu' anziano designato dal Ministero d'appartenenza del presidente. In tale caso la commissione e' integrata con la partecipazione ai lavori di un supplente scelto tra quelli designati dalla suddetta amministrazione. La commissione dura in carica un triennio; i suoi membri possono essere riconfermati una sola volta".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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