Legge Ordinaria n. 932 del 22/12/1980 (Pubblicata nella G.U. del 12 gennaio 1981 n. 10)
Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  All'articolo 1 della legge 10  marzo  1955,  n.  96,  e  successive
modificazioni, nel secondo comma, la lettera b) e' sostituita con  la
seguente: 
  "b) l'assegnazione a  confino  di  polizia  o  a  casa  di  lavoro,
inflitta in dipendenza dell'attivita' politica di cui al primo comma,
ovvero la carcerazione  preventiva  congiunta  a  fermi  di  polizia,
causati  dalla  stessa  attivita'  politica,  quando  per   il   loro
reiterarsi abbiano assunto carattere persecutorio continuato;" 
 
  nello stesso comma, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti: 
  "d) condanne inflitte da tribunali ordinari per  fatti  connessi  a
scontri  avvenuti  in  occasione  di  manifestazioni  dichiaratamente
antifasciste e che abbiano comportato un periodo  di  reclusione  non
inferiore ad anni uno; 
  e) la prosecuzione all'estero dell'attivita'  antifascista  con  la
partecipazione alla guerra di Spagna ovvero l'internamento  in  campo
di concentramento o la condanna  al  carcere  subiti  in  conseguenza
dell'attivita' antifascista svolta all'estero". 
 

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