Legge Ordinaria n. 94 del 24/03/1980 (Pubblicata nella G.U. del 31 marzo 1980 n. 89)
Provvidenze integrative per l'industria delle riparazioni navali per il periodo 1 gennaio 1979-31 dicembre 1980.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Fino  all'emanazione  di  una   legge   organica   concernente   la
ristrutturazione  dell'industria  navale,  il   contributo   di   cui
all'articolo 10 della legge  27  dicembre  1973,  n.  878,  prorogata
dall'articolo 4 della legge 23 dicembre 1975,  n.  720,  puo'  essere
concesso in misura non eccedente il 15 per cento  del  prezzo  per  i
lavori, iniziati successivamente al 1 gennaio 1979 e,  comunque,  non
oltre il 31 dicembre 1980,  concernenti  manutenzioni  straordinarie,
modificazioni  e  riparazioni  di  navi  mercantili   in   esercizio,
manutenzione dei relativi apparati motori, installazione di  apparati
motori di propulsione su navi di nuova costruzione con scafo  diverso
dal ferro. 
  Il contributo di cui al comma precedente puo'  essere  elevato,  in
via  eccezionale,  sino  al  30  per  cento  per  grandi  lavori   di
riparazione  nonche'  per  modificazioni  di  particolare  impegno  e
difficolta' che non comportino comunque trasformazioni. 
  Un contributo sino al 15 per cento del prezzo contrattuale ritenuto
congruo dal Ministero della marina mercantile  puo'  essere  concesso
anche alle imprese di demolizione navale per la demolizione  di  navi
di bandiera nazionale od estera. 
  Sono esclusi dal beneficio i prezzi inferiori a 50 milioni di lire.
  Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono estese alle navi  a
  struttura  metallica,  destinate  ad  attivita'  industriali  o  di
  ricerca che si svolgono in acque marittime. 
  I criteri per la determinazione della percentuale del contributo di
cui al primo comma saranno fissati con  decreto  del  Ministro  della
marina mercantile, di concerto  con  i  Ministri  del  tesoro  e  del
bilancio e della programmazione economica, sentita la commissione che
sara' istituita ai fini dell'erogazione delle provvidenze integrative
per l'industria delle costruzioni navali, per il  periodo  1  gennaio
1979-31 dicembre 1980. 
  In relazione ai problemi occupazionali, ai cantieri del Mezzogiorno
verra' comunque accordata la misura massima del contributo. 
  Restano in vigore,  in  quanto  applicabili,  le  disposizioni  dei
titoli I e III della legge 27 dicembre 1973, n. 878. 
 

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